Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il comando dell'Accademia navale per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli
enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
4. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) il comandante dell'Accademia navale;
b) i Presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2015
Il Gen. D. c (li): Paolo Gerometta
L'Amm. Isp. Ca. (CP): Felicio Angrisano