Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La domanda di partecipazione potra' essere presentata per soltanto uno dei ruoli e dei Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per immagini dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione. E' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa. Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2. 6. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 9. La direzione generale per il personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.