Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a) la commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; 
    b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
    c) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
    d) la commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di  cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello  in
servizio del Corpo delle capitanerie di porto, Presidente; 
    b) due ufficiali superiori di cui uno del Corpo del genio  navale
e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri; 
    c) un ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie  di  porto,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, Presidente; 
    b) due ufficiali superiori medici, membri; 
    c) un  sottufficiale  del  ruolo  marescialli,  Segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, Presidente; 
    b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
    c) un  sottufficiale  del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    5. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
    a) un ufficiale superiore in servizio, Presidente; 
    b) un ufficiale in servizio, membro; 
    c) un sottufficiale del ruolo marescialli, Segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore.