IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto l'art. 18, comma 2, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore  degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  e  di
servizio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma  1,
lettera a), 683, comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   marescialli   e
brigadieri dei Carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014,  recante  «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle  imperfezioni  e  infermita'
che sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e  della
direttiva tecnica riguardante i  criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n.  190,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato»
(legge di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato, inoltre,  che  la  specialita'  sopra  descritta  si
giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni
svolte dal personale militare, per  il  reclutamento  del  quale,  di
conseguenza, il citato decreto legislativo  n.  66/2010  ha  cura  di
prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati
all'eta',  all'efficienza  fisica  e  al  profilo  psico-attitudinale
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Tenuto conto che la pianificazione pluriennale  dei  reclutamenti
in questione e quella annuale degli avanzamenti in  carriera  di  cui
agli articoli 634, 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo  n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,
sez. IV, ord. numeri 3140, 2792, 2793, 2794, 2808  e  2809/2015;  Tar
Lazio, sez. I, 27 maggio 2015, n. 7567; Tar Lazio,  sez.  I  ter,  26
settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,  n.
100; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51); 
    Ritenuto di non ricorrere a  quanto  contemplato  dall'art.  688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66/2010 che  prevede,  per
il solo concorso pubblico per l'ammissione  al  corso  biennale  (ora
triennale) per allievi  marescialli  dell'Arma  dei  carabinieri,  la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della  graduatoria  approvata
nei   18   mesi   precedenti   subordinatamente   a   una   «motivata
determinazione ministeriale»; 
    Vista la lettera n. 77/1-2 IS del  31  luglio  2015  con  cui  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di  programmazione  per  il  6°  concorso   triennale   per   allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
    Vista la nota M_D SSMD 0111740 del 10  agosto  2015  con  cui  lo
Stato maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla  osta»
all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 6°  concorso
triennale di 490 allievi marescialli del  ruolo  ispettori  dell'Arma
dei carabinieri; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per  l'ammissione  al  6°  corso  triennale  di  490
allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata  l'opportunita',  per  motivi  di  economicita'  e   di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere  la  possibilita'
di effettuare una prova preliminare a  cui  sottoporre  i  candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione  al  6°  corso  triennale  (2016-2019)  di  490  allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Dei 490 posti messi a concorso: 
    a) 14 sono riservati ai candidati  in  possesso,  all'atto  della
scadenza del termine di presentazione delle  domande,  dell'attestato
di bilinguismo  riferito  a  livello  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modifiche; 
    b) 98 sono riservati: 
    al coniuge e ai figli superstiti,  ovvero  ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  e  delle  Forze  di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
    ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina  e
dell'Aeronautica; 
    agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani
dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea
Doria per l'assistenza dei familiari e  degli  orfani  del  personale
della  Marina  militare,  dall'Opera  nazionale  per  i  figli  degli
aviatori e dall'Opera nazionale di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari  dell'Arma  dei  carabinieri,  in  possesso  dei  prescritti
requisiti; 
      c) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi  di  deceduti
per causa di lavoro,  di  guerra  o  di  servizio  ovvero  di  grandi
invalidi di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
    3. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari  idonei  saranno
devoluti  agli  altri  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal    caso,    sara'    dato    avviso     nei     siti     internet
«www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati.