Art. 18 Ammissione al corso 1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti: a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri; c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di carabiniere previa rinuncia al grado; e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla scuola marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la qualita' di allievo. 3. I frequentatori del 6° corso triennale allievi marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di studi della scuola marescialli e brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita', pena l'esclusione dal corso.