Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e Carabinieri, nonche'
gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande: 
    1) siano idonei al servizio militare incondizionato.  Coloro  che
risultino temporaneamente  inidonei  sono  ammessi  al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo art. 9; 
    2) abbiano conseguito il  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni; 
    3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30°  anno  di
eta'. Gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per  l'ammissione  ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi  di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori; 
    4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna; 
    5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore  a
nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; 
    6) non siano stati giudicati inidonei  all'avanzamento  al  grado
superiore nell'ultimo biennio; 
    7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
    1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il  consenso  dei
genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se minorenni.  Per
coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non
inferiore alla ferma  obbligatoria  il  limite  massimo  di  eta'  e'
elevato a 28 anni. Gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per  altri  pubblici  impieghi  non  trovano
applicazione; 
    2) godano dei diritti civili e politici; 
    3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei carabinieri; 
    4) siano in possesso di  condotta  incensurabile  e  non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
    5) abbiano conseguito il  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e  integrazioni.  Il
candidato che ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al
concorso,   consegnando   idonea   documentazione   all'atto    della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9; 
    6) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    8) se candidati di sesso maschile,  non  siano  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  In  tal  caso,  la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art.  9,  nonche'  al
riconoscimento   del   possesso   dell'idoneita'    psico-fisica    e
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 10 e 12. 
    4. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
precedente  comma  3,  fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere
mantenuti  fino  alla  data  di  incorporamento  presso   la   Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni  momento  e  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.