Art. 20 Nomina a maresciallo 1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati marescialli. 2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. 3. Al termine del corso formativo: coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che beneficino della riserva di posti, saranno destinati quale primo impiego presso la legione carabinieri Trentino-Alto Adige; i conoscitori della lingua tedesca che beneficino del punteggio incrementale loro riconosciuto per la prova facoltativa di lingua straniera in tedesco, potranno essere destinati quale primo impiego presso la predetta legione carabinieri Trentino-Alto Adige.