Art. 20 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati marescialli. 
    2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sara'  sospesa  per  coloro  che,
giudicati idonei al termine  del  corso,  si  trovino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  delitto
non colposo; 
    b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui  possa  derivare
una sanzione di stato; 
    c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
    d) in  aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a 60 giorni. 
    3. Al termine del corso formativo: 
    coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca), di cui all'art. 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che beneficino della riserva
di posti, saranno destinati quale primo  impiego  presso  la  legione
carabinieri Trentino-Alto Adige; 
    i conoscitori della lingua tedesca che beneficino  del  punteggio
incrementale loro riconosciuto per la  prova  facoltativa  di  lingua
straniera in tedesco, potranno essere destinati quale  primo  impiego
presso la predetta legione carabinieri Trentino-Alto Adige.