Art. 4 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 7 o per i  candidati  ammessi  alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata: 
    a) segnalare al Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento  -  ufficio  concorsi  e
contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente  art.  2,  comma  1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7); 
    b) trasmettere al suddetto Centro: 
    copia  della   documentazione   matricolare   e   caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
    specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso
reparti dell'Arma  dei  carabinieri,  incluso  il  periodo  trascorso
presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in qualita' di allievo. 
    La trasmissione della documentazione di cui alla  lettera  b)  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dovra' avvenire avvalendosi dell'applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.