Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
    a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare,  per  la
prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per
la prova facoltativa  di  lingua  straniera  e  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
    b) commissione per  la  valutazione  delle  prove  di  efficienza
fisica; 
    c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
    d)   commissione   per   lo   svolgimento   degli    accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore  a  generale  di  brigata,
presidente; 
    b) un ufficiale superiore, membro; 
    c) un docente di materie letterarie, membro; 
    d) un mar. a. s. UPS o luogotenente, segretario senza diritto  al
voto. 
    Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da  un  docente  della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un  ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. 
    Se il numero dei candidati risultera' superiore  a  1000  (mille)
unita', per  ogni  gruppo  di  almeno  500  candidati  potra'  essere
nominata, con provvedimento  del  direttore  generale  del  personale
militare o di autorita' da lui delegata,  apposita  sottocommissione,
in analoga composizione, unico restando il  presidente.  Analogamente
potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati
ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di  lingua  straniera
fosse rilevante. In tal  caso  i  candidati  saranno  assegnati  alla
commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi
il giorno della prova dinanzi agli interessati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
    b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; 
    c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
    b) un ufficiale superiore medico, membro; 
    c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente  comma  1,  lettera  d),  sara'  composta   dal   seguente
personale, in servizio presso il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
    b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro; 
    c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione   si   avvarra'   del   supporto   e    del    contributo
tecnico-specialistico  di  altro  personale   (periti   selettori   e
psicologi). Se il numero  dei  candidati  ammessi  agli  accertamenti
attitudinali fosse particolarmente elevato potranno  essere  nominate
piu' commissioni.