Allegato 1 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL  RECLUTAMENTO
  DI QUATTRO UNITA' DI PERSONALE DI RUOLO DELL'AUTORITA' DA  ASSUMERE
  CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE  -
  LIVELLO DI DIRETTORE COD. D6. 
 
                               Art. 1. 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di quattro unita' di personale di  ruolo  dell'Autorita'
da assumere con contratto a tempo indeterminato  nella  qualifica  di
dirigente da inquadrare nel livello direttore  cod.  D6,  secondo  la
seguente articolazione: 
    codice concorso: D01 - una unita' nel profilo  dirigente  Ufficio
affari economici: un laureato in discipline economiche  o  ingegneria
gestionale, con formazione ed esperienza nei campi di  interesse  per
l'attivita' istituzionale dell'Autorita'; 
    codice concorso: D02 - una unita' nel profilo  dirigente  Ufficio
servizi e mercati retail: un  laureato  in  discipline  economiche  o
ingegneria gestionale, con formazione  ed  esperienza  nei  campi  di
interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'; 
    codice concorso: D03 - una unita' nel profilo  dirigente  Ufficio
diritti degli  utenti:  un  laureato  in  discipline  giuridiche  con
formazione ed esperienza nella materia dei diritti degli utenti; 
    codice concorso: D04 - una unita' nel profilo  dirigente  Ufficio
vigilanza e sanzioni:  un  laureato  in  discipline  giuridiche,  con
formazione ed esperienza nell'attivita' di vigilanza e sanzioni. 
    2. A pena di esclusione  dal  concorso,  ciascun  candidato  puo'
concorrere per uno solo dei profili di cui al comma 1. 
    3. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e  con  le  altre
disposizioni di legge in materia di pianta organica e  di  assunzioni
nel ruolo dell'Autorita'. 
 
                               Art. 2. 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di: 
    a) diploma di laurea (DL) conseguito in  esito  ad  un  corso  di
studi di durata non inferiore a quattro  anni  secondo  l'ordinamento
didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
nelle discipline indicate nell'allegato 1 al presente bando,  che  ne
costituisce parte integrante e sostanziale, in relazione  al  profilo
per cui si concorre, o titolo equipollente ai sensi di legge,  ovvero
laurea magistrale (LM)  o  laurea  specialistica  (LS)  equipollente,
secondo quanto previsto dal  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009  e
successive modificazioni. Il titolo di studio  conseguito  all'estero
e'  valutato  se  corredato  di  una  dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata dalla competente autorita' italiana dalla quale risulti  a
quale titolo di studio italiano esso corrisponda; 
    b) uno dei  seguenti  requisiti  di  esperienza  nei  settori  di
attivita' indicati nel citato allegato 1 in relazione al profilo  per
cui si concorre, maturato successivamente al conseguimento del titolo
di studio di cui alla lettera a): 
        1) esperienza documentata di almeno  tre  anni  in  campi  di
interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita': 
          come dirigenti  in  amministrazioni  dello  Stato  o  altre
pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie o internazionali; 
          in istituti di istruzione  universitaria,  in  istituti  di
ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale  con
qualifica  non  inferiore  a  professore  associato  in  materie   di
interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'; 
          come magistrato ordinario,  amministrativo  o  contabile  o
avvocati dello Stato; 
        2) esperienza documentata di almeno cinque anni in  campi  di
interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita' come dirigenti
in   imprese   di   notevole   rilievo   nazionale,   comunitario   o
internazionale; 
    3) esperienza documentata di  almeno  cinque  anni  in  campi  di
interesse   per   l'attivita'   istituzionale   dell'Autorita'   come
funzionari in Autorita' indipendenti o in amministrazioni dello Stato
o altre pubbliche amministrazioni; 
    4) servizio prestato da almeno tre anni con valutazione  positiva
per tutto il periodo nel ruolo del personale  dell'Autorita'  con  la
qualifica di primo funzionario; 
    c) cittadinanza italiana o  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea; sono equiparati  ai  cittadini  italiani  gli  italiani  non
appartenenti alla Repubblica italiana; i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea diversi dall'Italia devono  essere  in  possesso,
inoltre, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
    d) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi da parte  di  enti
pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche; 
    e) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
    f) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  nello  Stato  di  appartenenza   o   di
provenienza); 
    g) conoscenza della  lingua  inglese  di  livello  adeguato  allo
svolgimento dei compiti dirigenziali. 
    2. Ai fini del calcolo  dell'esperienza  qualificata  di  cui  al
comma 1, lettera b): 
    a) il periodo di almeno tre o  cinque  anni  di  esperienza  deve
essere interamente  ed  effettivamente  maturato  entro  la  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; 
    b)  nel  caso  in  cui  siano  state  svolte  piu'  attivita'  ed
esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi  periodi
potranno essere cumulati;  tuttavia,  qualora  piu'  attivita'  siano
state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del  cumulo
dei periodi, di una sola di esse. 
    3. I requisiti prescritti nel  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso;   quelli
indicati al comma 1, lettere da c) ad  f),  devono  essere  posseduti
anche  alla   data   dell'assunzione.   Resta   ferma   la   facolta'
dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche  successivo
allo   svolgimento   delle   prove   concorsuali   e    all'eventuale
instaurazione del  rapporto  di  impiego,  l'effettivo  possesso  dei
requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione
dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere  alla
risoluzione del  rapporto  di  impiego  dei  soggetti  che  risultano
sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 
    4.  Non  possono  essere  ammessi  al   concorso   ne'   accedere
all'impiego presso l'Autorita' coloro che: 
    a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
    b)  siano  stati  destituiti  o   dispensati   dall'impiego   per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo,  o  presso  un  ente  pubblico,  anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabili  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende  o  enti  privati
per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili  ad  inadempimento
del dipendente; 
    c) abbiano riportato condanne penali, passate in  giudicato,  per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
                               Art. 3. 
              Presentazione della domanda di ammissione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta  utilizzando
il modello allegato sub 2 al presente bando, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, debitamente compilato, firmato e  datato  e
completo di tutte le parti,  puo'  essere  presentata  esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo  di
PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it. Alla domanda  devono  essere
allegati a pena di irricevibilita', il curriculum vitae del candidato
redatto secondo il formato europeo e la scansione di un documento  di
identita' in corso di validita'. Domanda e curriculum vitae  dovranno
essere sottoscritti in forma autografa in ogni pagina e scansionati. 
    2. Il termine per la presentazione della  domanda  decorre  dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta  Ufficiale  e
scade improrogabilmente decorsi trenta giorni  da  quello  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    3. Non sono accettate candidature pervenute  o  domande  avanzate
secondo modalita'  e  tempistiche  diverse  da  quelle  indicate  nel
presente bando. 
    4. I candidati portatori di  handicap  dovranno  specificare,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  l'ausilio
necessario  in  relazione  al  proprio  status,   nonche'   segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. A tal  fine,  la  domanda
dovra' essere corredata  da  apposita  certificazione  rilasciata  da
competente  struttura  sanitaria  pubblica   dalla   quale   dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari. 
    5. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione  al
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di  certificazione
o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
 
                               Art. 4. 
             Comunicazioni relative al concorso pubblico 
 
    1.  Tutte  le  comunicazioni  relative  al   concorso   avvengono
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web  dell'Autorita'  al
seguente  indirizzo  www.autorita-trasporti.it  e  hanno  valore   di
notifica. 
    2. Eventuali comunicazioni individuali  sono  effettuate  tramite
PEC all'indirizzo indicato dal candidato. 
 
                               Art. 5. 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' unica  ed
e' composta da esperti di provata competenza, in numero dispari,  che
non siano componenti dell'organo di vertice dell'Autorita' e che  non
siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  organizzazioni
sindacali. 
    2. Il Presidente e i componenti sono  nominati  dall'Autorita'  e
scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili,  avvocati
dello Stato, dirigenti delle  pubbliche  amministrazioni,  professori
universitari, anche in quiescenza. La commissione  esaminatrice  puo'
essere integrata, con delibera dell'Autorita', da membri  esterni  in
relazione  a  specifiche  esigenze  funzionali  rappresentate   dalla
commissione esaminatrice. 
    3. Il  segretario,  che  puo'  essere  individuato  anche  tra  i
dipendenti dell'Autorita', e' nominato dall'Autorita' su designazione
della commissione esaminatrice. 
 
                               Art. 6. 
                    Eventuale prova preselettiva 
 
    1. In relazione al numero dei candidati ammessi al  concorso  per
ciascun profilo, la commissione esaminatrice valuta  la  possibilita'
che le prove concorsuali per uno o piu' profili  siano  precedute  da
una  prova  preselettiva,  consistente  nella  soluzione,  in   tempi
predeterminati, di quiz a risposta  multipla  sulle  materie  oggetto
delle prove concorsuali. 
    2.  Ai  fini  dello   svolgimento   della   prova   preselettiva,
l'Autorita'  puo'  avvalersi   dell'ausilio   di   societa'   esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale  e  dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche. 
    3. La  data  e  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorita'. I candidati
ai quali non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal  concorso  sono
ammessi a sostenere la prova preselettiva con la piu'  ampia  riserva
di accertamento del possesso dei requisiti per la  partecipazione  al
concorso e per l'assunzione in prova di cui al presente bando. 
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per ogni partecipante, sono resi noti nei termini e con le  modalita'
comunicati ai candidati il giorno della  prova  stessa.  Le  predette
comunicazioni hanno valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati ammessi alla prova scritta ovvero esclusi per
mancato superamento della prova preselettiva. 
    5. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono  ammessi
alle prove concorsuali i candidati, in ordine decrescente di  merito,
in numero pari a cinquanta volte i posti messi a concorso per singolo
profilo,  significando  che  verranno  comunque  ammessi  alle  prove
scritte tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del
cinquantesimo in graduatoria. 
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e'  preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di  merito  del
concorso. 
 
                               Art. 7. 
   Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, il concorso
pubblico si articola nella valutazione  dei  titoli  nonche'  in  una
prova scritta e in una prova orale, vertenti, per ciascun profilo per
cui si concorre, sulle materie concorsuali e i settori  di  attivita'
indicati nell'allegato 1 in relazione al medesimo profilo. 
    2. La commissione esaminatrice dispone  complessivamente  di  100
punti, da attribuire come segue: 
    a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli; 
    b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta; 
    c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale. 
 
                               Art. 8. 
                  Valutazione dei titoli e criteri 
 
    1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito: 
    a) esperienze professionali di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
b), nei settori di attivita' specificati nell'allegato 1 in relazione
al profilo per cui  il  candidato  concorre,  per  periodi  eccedenti
quelli minimi valutati per  l'ammissione  al  concorso:  fino  ad  un
massimo di 12 punti; i periodi sono computabili solo se  superiori  a
sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi  sono
arrotondate  all'anno.  Al  fine  della  suddetta   valutazione,   la
commissione esaminatrice, fermo restando quanto stabilito nell'art. 2
del presente bando, detrae il requisito minimo  di  ammissione  dalle
esperienze che attribuirebbero, in  fase  di  valutazione,  il  minor
punteggio; 
    b) ulteriori titoli accademici, professionali e di studio,  nelle
discipline relative ai settori di attivita' specificati nell'allegato
1 in relazione al profilo per cui il candidato concorre: fino  ad  un
massimo di 5 punti; 
    c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o  internazionale,
di carattere economico, giuridico o tecnico, in relazione al  profilo
funzionale per cui il candidato concorre,  in  materie  di  interesse
dell'Autorita': fino ad un massimo di 3 punti. 
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo  puntuale
e completo nel modulo di presentazione della domanda puo'  costituire
causa di esclusione della valutazione delle singole esperienze. 
 
                               Art. 9. 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta consiste: 
    a) nella stesura di un elaborato in lingua italiana e, 
    b) nella soluzione, in lingua inglese, di un caso pratico,  o  in
quesiti a  risposta  multipla,  o  nella  risposta  sintetica  a  una
pluralita' di quesiti, 
ed e' diretta ad  accertare  il  livello  delle  conoscenze  e  delle
competenze  anche  interdisciplinari  del  candidato  nelle   materie
concorsuali e nei settori di attivita' inerenti il profilo per cui il
candidato concorre, come indicati nel relativo allegato 1. 
    2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta. 
 
                              Art. 10. 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio  che,  oltre  a  poter
prevedere una discussione dell'elaborato scritto, con approfondimento
delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla  verifica
della conoscenza: 
    a) di elementi generali e  comparativi  relativi  alle  Autorita'
amministrative  indipendenti,  con   particolare   riferimento   alle
caratteristiche, funzioni e poteri dell'Autorita'; 
    b) delle materie concorsuali e settori di attivita'  inerenti  il
profilo  per  il  quale  si  concorre  indicate  nell'allegato  1  in
relazione a ciascun profilo; 
    c) della lingua inglese. 
    2. La prova orale e' finalizzata alla valutazione  dell'idoneita'
dei candidati sulla base  delle  conoscenze  professionali  possedute
secondo quanto previsto al comma 1, nonche' alle  loro  attitudini  e
potenzialita' organizzative, relazionali e comportamentali. 
    3. La prova orale si intende superata da parte dei candidati  che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa. 
 
                              Art. 11. 
             Graduatorie di merito e graduatorie finali 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
riportati nella valutazione dei titoli posseduti e di quelli ottenuti
nella prova scritta e in quella orale. 
    2.  Sono  considerati  idonei  i  candidati  che  conseguono   un
punteggio complessivo di almeno 70 punti. 
    3. La commissione esaminatrice  forma,  in  relazione  a  ciascun
profilo, la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente  del
punteggio complessivo conseguito dai candidati. 
    4. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    5. Le graduatorie finali redatte dalla  commissione  esaminatrice
sono trasmesse all'Autorita'  e  da  questa  approvate  con  apposita
delibera,  pubblicata  sul  proprio  sito  web,  nel  rispetto  della
normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 
    6.  L'Autorita'  si  riserva  la  facolta'   di   utilizzare   le
graduatorie di merito per esigenze che dovessero  manifestarsi  entro
tre anni dall'approvazione delle graduatorie stesse. 
 
                              Art. 12. 
             Assunzione e periodo di prova dei vincitori 
 
    1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  i
vincitori del concorso disciplinato dal presente bando  sono  assunti
in prova, presso la sede di Torino, con riserva di  accertamento  dei
requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di  inquadramento
indicati all'art. 1. 
    2. L'assunzione in ruolo e' subordinata al compimento, con  esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio
effettivo. Il periodo di prova viene computato come servizio di ruolo
effettivo se concluso favorevolmente. Ove  l'esito  sia  sfavorevole,
viene dichiarata la risoluzione del rapporto.  Il  periodo  di  prova
decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e'  prolungato
per un periodo di tempo eguale a quello  in  cui  il  dipendente  sia
stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il  personale
che abbia gia' prestato attivita' lavorativa presso l'Autorita' e che
risulti vincitore del presente concorso e' esentato  dal  periodo  di
prova, sempre che il servizio  prestato  presso  l'Autorita'  sia  di
durata superiore al periodo di prova stesso. 
    3. L'accettazione dell'assunzione non puo' in alcun  modo  essere
condizionata, pena la decadenza dal diritto di  assunzione.  All'atto
dell'accettazione  dell'assunzione,  il  candidato  vincitore  assume
l'impegno a rispettare il codice etico dell'Autorita'. 
    4. Il candidato vincitore del concorso  che,  senza  giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita'
decade dal diritto all'assunzione. 
    5. Al personale di cui  al  comma  1  si  applicano,  per  quanto
riguarda lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14,  23  e
24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed  economico
del personale dell'Autorita'. 
    6. L'Autorita' ha facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso  per  accertare  il  possesso  del
requisito di idoneita' fisica all'impiego. 
 
                              Art. 13. 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni,  i  dati  personali
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti  a
tal fine dall'Autorita', sono raccolti e conservati  presso  la  sede
dell'Autorita', in  Torino,  via  Nizza  n.  230,  e  possono  essere
trattati, con l'utilizzo di procedure anche  automatizzate,  ai  soli
fini    dell'espletamento    del    concorso    e,    successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti
alla gestione del rapporto stesso, nei modi e  nei  limiti  necessari
per perseguire le predette finalita'. 
    2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a  coloro
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione  delle
procedure  selettive,  ivi  compresi  soggetti  terzi,  al  personale
dell'Autorita' e  alle  amministrazioni  pubbliche  interessate  alla
posizione giuridico-economica del dipendente. 
    3. Il conferimento di tali dati e' da  considerarsi  obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e  la  loro
mancata indicazione preclude tale valutazione e comporta l'esclusione
dal concorso. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto n. 196 del 2003 tra i quali il diritto di accedere  ai
propri  dati  personali,  chiederne  l'aggiornamento,  la  rettifica,
l'integrazione e la cancellazione se incompleti, erronei  o  raccolti
in violazione di legge, nonche' di opporsi al  loro  trattamento  per
motivi legittimi. 
    5. Titolare del trattamento e'  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, nei cui confronti possono essere fatti  valere  i  diritti
sopracitati. 
 
                              Art. 14. 
                          Pari opportunita' 
 
    1. E' garantita  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nello
sviluppo  professionale  e  nell'accesso   alle   carriere   e   loro
qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
      Torino, 10 settembre 2015 
 
                                               Il Presidente: Camanzi