Allegato C BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI TRE UNITA' DI PERSONALE DI RUOLO DELL'AUTORITA' DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI OPERATIVO - LIVELLO DI ASSISTENTE COD. A3. Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre unita' di personale di ruolo dell'Autorita' da assumere con contratto a tempo indeterminato nella qualifica di operativo da inquadrare nel livello assistente cod. A3, secondo la seguente articolazione: codice concorso: OP01 - due unita' nel profilo operativo - Trasporti e logistica: due diplomati di scuola secondaria di secondo grado, con formazione ed esperienza in materia di trasporti e logistica, di cui almeno un anno nel settore dei trasporti; codice concorso: OP02 - una unita' nel profilo operativo - Affari istituzionali e comunicazione: un diplomato di scuola secondaria di secondo grado con formazione ed esperienza negli affari istituzionali e nella comunicazione istituzionale, di cui almeno un anno nel settore dei trasporti. 2. A pena di esclusione dal concorso, ciascun candidato puo' concorrere per uno solo dei profili di cui al comma 1. 3. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e' disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e di assunzioni nel ruolo dell'Autorita'. Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di: a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di studio conseguito all'estero e' valutato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda; b) i seguenti requisiti di esperienza documentata nei settori di attivita' di cui nell'allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, maturata successivamente al conseguimento del diploma, di cui alla lettera a): aver svolto, per almeno tre anni, in uffici pubblici o privati mansioni relative a qualifiche appartenenti a carriere analoghe a quella cui appartiene il posto messo a concorso, di cui almeno un anno nel settore dei trasporti; c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono essere in possesso, inoltre, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; d) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche; e) eta' non inferiore agli anni diciotto; f) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza); g) conoscenza adeguata e capacita' nell'uso degli strumenti informatici; e) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti della qualifica di operativo. 2. Ai fini del calcolo dell'esperienza qualificata di cui al comma 1, lettera b): a) il periodo di esperienza deve essere interamente ed effettivamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; b) nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse. 3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere da c) ad f), devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facolta' dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 4. Non possono essere ammessi al concorso ne' accedere all'impiego presso l'Autorita' coloro che: a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente; c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Art. 3. Presentazione della domanda di ammissione 1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta utilizzando il modello allegato sub 2 al presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, debitamente compilato, firmato e datato e completo di tutte le parti, puo' essere presentata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it. Alla domanda devono essere allegati a pena di irricevibilita', il curriculum vitae del candidato redatto secondo il formato europeo e la scansione di un documento di identita' in corso di validita'. Domanda e curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in forma autografa in ogni pagina e scansionati. 2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e scade improrogabilmente decorsi trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate secondo modalita' e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente bando. 4. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari. 5. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Art. 4. Comunicazioni relative al concorso pubblico 1. Tutte le comunicazioni relative al concorso avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorita' al seguente indirizzo www.autorita-trasporti.it e hanno valore di notifica. 2. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite PEC all'indirizzo indicato dal candidato. Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' unica per tutti i profili ed e' composta da esperti di provata competenza, in numero dispari, che non siano componenti dell'organo di vertice dell'Autorita' e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali. 2. Il Presidente e i componenti sono nominati dall'Autorita' e scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La commissione esaminatrice puo' essere integrata, con delibera dell'Autorita', da membri esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentati dalla commissione esaminatrice. 3. Il segretario, che puo' essere individuato anche tra i dipendenti dell'Autorita', e' nominato dall'Autorita' su designazione della commissione esaminatrice. Art. 6. Eventuale prova preselettiva 1. In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso, la commissione esaminatrice valuta la possibilita' che le prove concorsuali siano precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti, relativamente al profilo per cui si concorre, su materie concorsuali. 2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l'Autorita' puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche. 3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorita'. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono ammessi a sostenere la prova preselettiva con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'assunzione in prova di cui al presente bando. 4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono resi noti nei termini e con le modalita' comunicati ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi alla prova scritta ovvero esclusi per mancato superamento della prova preselettiva. 5. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi alle prove concorsuali i candidati, in ordine decrescente di merito, in numero pari a cinquanta volte i posti messi a concorso per singolo profilo, significando che verranno comunque ammessi alle prove scritte tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del cinquantesimo in graduatoria. 6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso. Art. 7. Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, il concorso pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonche' in una prova scritta e in una prova orale, vertenti, per ciascun profilo per cui si concorre, sulle materie concorsuali e i settori di attivita' indicati nell'allegato 1 il relazione al medesimo profilo. 2. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue: a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli; b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta; c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale. Art. 8. Valutazione dei titoli e criteri 1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito: a) esperienze professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nei settori di attivita' di cui all'allegato 1, in relazione al profilo per cui il candidato concorre, per periodi eccedenti quelli minimi valutati per l'ammissione al concorso: fino ad un massimo di 14 punti; i periodi sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno. Al fine della suddetta valutazione, la commissione esaminatrice, fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 del presente bando, detrae il requisito minimo di ammissione dalle esperienze che attribuirebbero, in fase di valutazione, il minor punteggio; b) altri attestati, titoli di studio o abilitativi per l'esercizio della professione, attinenti la posizione per cui si concorre (quali, a titolo esemplificativo: la positiva conclusione di corsi di perfezionamento o specializzazione della durata di almeno un mese riguardanti le competenze informatiche, di segreteria, amministrazione e affari generali, di gestione agenda, di classificazione e archiviazione, di corrispondenza e protocollo, contabilita' ed economato) fino a un massimo di 4 punti; c) eventuale diploma di laurea conseguito e relativa votazione: fino ad un massimo di 2 punti. 2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nel modulo di presentazione della domanda puo' costituire causa di esclusione della valutazione delle singole esperienze. Art. 9. Prova scritta 1. La prova scritta consiste: a) nella stesura di un elaborato in lingua italiana; b) nella soluzione di un caso pratico che dimostri l'abilita' nell'uso dei principali programmi e applicazioni informatiche, ed e' diretta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche interdisciplinari del candidato nelle materie concorsuali e nei settori di attivita' inerenti il profilo per cui il candidato concorre, come indicate nel relativo allegato 1. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 28 punti nella prova scritta. Art. 10. Prova orale 1. La prova orale consiste in un colloquio che, oltre a poter prevedere una discussione dell'elaborato scritto, con approfondimento delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla verifica della conoscenza: a) di elementi generali relativi alle caratteristiche, funzioni e poteri dell'Autorita'; b) delle materie concorsuali e settori di attivita' inerenti il profilo per il quale si concorre indicati nell'allegato 1 in relazione a ciascun profilo; c) della lingua inglese. 2. La prova orale e' finalizzata alla valutazione dell'idoneita' dei candidati in relazione alle conoscenze professionali possedute in relazione a quanto previsto al comma 1, nonche' alle loro attitudini e potenzialita' organizzative, relazionali e comportamentali. 3. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa. Art. 11. Graduatorie di merito e graduatorie finali 1. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli posseduti e di quelli ottenuti nella prova scritta e in quella orale. 2. Sono considerati idonei i candidati che conseguono un punteggio complessivo di almeno 70 punti. 3. La commissione esaminatrice forma, in relazione a ciascun profilo, la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati. 4. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Le graduatorie finali, redatte dalla commissione esaminatrice sono trasmesse all'Autorita' e da questa approvate con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 6. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie di merito per esigenze che dovessero manifestarsi entro tre anni dall'approvazione delle graduatorie stesse. Art. 12. Assunzione e periodo di prova dei vincitori 1. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando sono assunti in prova, presso la sede di Torino con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento indicati all'art. 1. 2. L'assunzione in ruolo e' subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a tre mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova viene computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente. Ove l'esito sia sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il personale che abbia gia' prestato attivita' lavorativa presso l'Autorita', e che risulti vincitore del presente concorso, e' esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato presso l'Autorita' sia di durata superiore al periodo di prova stesso. 3. L'accettazione dell'assunzione non puo' in alcun modo essere condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All'atto della accettazione della assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno a rispettare il codice etico dell'Autorita'. 4. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita' decade dal diritto all'assunzione. 5. Al personale di cui al comma 1 si applicano, per quanto riguarda lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14, 23 e 24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'. 6. L'Autorita' ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per accertare il possesso del requisito di idoneita' fisica all'impiego. Art. 13. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorita', sono raccolti e conservati presso la sede dell'Autorita', in Torino, via Nizza n. 230, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'. 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell'Autorita' e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente. 3. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto n. 196 del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 5. Titolare del trattamento e' l'Autorita' di regolazione dei trasporti, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti sopracitati. Art. 14. Pari opportunita' 1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Torino, 10 settembre 2015 Il Presidente: Camanzi