Allegato C 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL  RECLUTAMENTO
  DI TRE UNITA' DI PERSONALE DI RUOLO DELL'AUTORITA' DA ASSUMERE  CON
  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  NELLA  QUALIFICA  DI  OPERATIVO  -
  LIVELLO DI ASSISTENTE COD. A3. 
 
                               Art. 1. 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di tre unita' di personale di  ruolo  dell'Autorita'  da
assumere con contratto  a  tempo  indeterminato  nella  qualifica  di
operativo da inquadrare nel livello assistente cod.  A3,  secondo  la
seguente articolazione: 
    codice concorso: OP01  -  due  unita'  nel  profilo  operativo  -
Trasporti e logistica: due diplomati di scuola secondaria di  secondo
grado, con  formazione  ed  esperienza  in  materia  di  trasporti  e
logistica, di cui almeno un anno nel settore dei trasporti; 
    codice concorso: OP02 - una unita' nel profilo operativo - Affari
istituzionali e comunicazione: un diplomato di scuola  secondaria  di
secondo grado con formazione ed esperienza negli affari istituzionali
e nella comunicazione  istituzionale,  di  cui  almeno  un  anno  nel
settore dei trasporti. 
    2. A pena di esclusione  dal  concorso,  ciascun  candidato  puo'
concorrere per uno solo dei profili di cui al comma 1. 
    3. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e  con  le  altre
disposizioni di legge in materia di pianta organica e  di  assunzioni
nel ruolo dell'Autorita'. 
 
                               Art. 2. 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di: 
    a) diploma di scuola secondaria di secondo grado.  Il  titolo  di
studio  conseguito  all'estero  e'  valutato  se  corredato  di   una
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla  competente  autorita'
italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio  italiano  esso
corrisponda; 
    b) i seguenti requisiti di esperienza documentata nei settori  di
attivita'  di  cui  nell'allegato  1  al  presente  bando,   che   ne
costituisce parte integrante e sostanziale, maturata  successivamente
al conseguimento del diploma, di cui alla lettera  a):  aver  svolto,
per almeno tre anni, in uffici pubblici o privati mansioni relative a
qualifiche appartenenti a carriere analoghe a quella  cui  appartiene
il posto messo a concorso, di cui almeno  un  anno  nel  settore  dei
trasporti; 
    c) cittadinanza italiana o  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea; sono equiparati  ai  cittadini  italiani  gli  italiani  non
appartenenti alla Repubblica italiana; i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea diversi dall'Italia devono  essere  in  possesso,
inoltre, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
    d) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi da parte  di  enti
pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche; 
    e) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
    f) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  nello  Stato  di  appartenenza   o   di
provenienza); 
    g) conoscenza  adeguata  e  capacita'  nell'uso  degli  strumenti
informatici; 
      e) conoscenza della lingua inglese  di  livello  adeguato  allo
svolgimento dei compiti della qualifica di operativo. 
    2. Ai fini del calcolo  dell'esperienza  qualificata  di  cui  al
comma 1, lettera b): 
    a)  il  periodo  di  esperienza  deve   essere   interamente   ed
effettivamente  maturato  entro  la  data  di  scadenza  del  termine
stabilito per la presentazione della domanda; 
    b)  nel  caso  in  cui  siano  state  svolte  piu'  attivita'  ed
esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi  periodi
potranno essere cumulati;  tuttavia,  qualora  piu'  attivita'  siano
state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del  cumulo
dei periodi, di una sola di esse. 
    3. I requisiti prescritti nel  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso;   quelli
indicati al comma 1, lettere da c) ad  f),  devono  essere  posseduti
anche  alla   data   dell'assunzione.   Resta   ferma   la   facolta'
dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche  successivo
allo   svolgimento   delle   prove   concorsuali   e    all'eventuale
instaurazione del  rapporto  di  impiego,  l'effettivo  possesso  dei
requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione
dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere  alla
risoluzione del  rapporto  di  impiego  dei  soggetti  che  risultano
sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 
    4.  Non  possono  essere  ammessi  al   concorso   ne'   accedere
all'impiego presso l'Autorita' coloro che: 
    a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
    b)  siano  stati  destituiti  o   dispensati   dall'impiego   per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo,  o  presso  un  ente  pubblico,  anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabili  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende  o  enti  privati
per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili  ad  inadempimento
del dipendente; 
    c) abbiano riportato condanne penali, passate in  giudicato,  per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
                               Art. 3. 
              Presentazione della domanda di ammissione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta  utilizzando
il modello allegato sub 2 al presente bando, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, debitamente compilato, firmato e  datato  e
completo di tutte le parti,  puo'  essere  presentata  esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo  di
PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it. Alla domanda  devono  essere
allegati a pena di irricevibilita', il curriculum vitae del candidato
redatto secondo il formato europeo e la scansione di un documento  di
identita' in corso di validita'. Domanda e curriculum vitae  dovranno
essere sottoscritti in forma autografa in ogni pagina e scansionati. 
    2. Il termine per la presentazione della  domanda  decorre  dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta  Ufficiale  e
scade improrogabilmente decorsi trenta giorni  da  quello  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    3. Non sono accettate candidature pervenute  o  domande  avanzate
secondo modalita'  e  tempistiche  diverse  da  quelle  indicate  nel
presente bando. 
    4. I candidati portatori di  handicap  dovranno  specificare,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  l'ausilio
necessario  in  relazione  al  proprio  status,   nonche'   segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. A tal  fine,  la  domanda
dovra' essere corredata  da  apposita  certificazione  rilasciata  da
competente  struttura  sanitaria  pubblica   dalla   quale   dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari. 
    5. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione  al
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di  certificazione
o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
 
                               Art. 4. 
             Comunicazioni relative al concorso pubblico 
 
    1.  Tutte  le  comunicazioni  relative  al   concorso   avvengono
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web  dell'Autorita'  al
seguente  indirizzo  www.autorita-trasporti.it  e  hanno  valore   di
notifica. 
    2. Eventuali comunicazioni individuali  sono  effettuate  tramite
PEC all'indirizzo indicato dal candidato. 
 
                               Art. 5. 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' unica per
tutti i profili ed e' composta da esperti di provata  competenza,  in
numero dispari, che  non  siano  componenti  dell'organo  di  vertice
dell'Autorita' e che non siano rappresentanti sindacali  o  designati
dalle organizzazioni sindacali. 
    2. Il Presidente e i componenti sono  nominati  dall'Autorita'  e
scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili,  avvocati
dello Stato, dirigenti delle  pubbliche  amministrazioni,  professori
universitari, anche in quiescenza. La commissione  esaminatrice  puo'
essere integrata, con delibera dell'Autorita', da membri  esterni  in
relazione  a  specifiche  esigenze  funzionali  rappresentati   dalla
commissione esaminatrice. 
    3. Il  segretario,  che  puo'  essere  individuato  anche  tra  i
dipendenti dell'Autorita', e' nominato dall'Autorita' su designazione
della commissione esaminatrice. 
 
                               Art. 6. 
                    Eventuale prova preselettiva 
 
    1. In relazione al numero dei candidati ammessi al  concorso,  la
commissione  esaminatrice  valuta  la  possibilita'  che   le   prove
concorsuali siano precedute da una  prova  preselettiva,  consistente
nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla
vertenti, relativamente al profilo per cui si  concorre,  su  materie
concorsuali. 
    2.  Ai  fini  dello   svolgimento   della   prova   preselettiva,
l'Autorita'  puo'  avvalersi   dell'ausilio   di   societa'   esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale  e  dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche. 
    3. La  data  e  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorita'. I candidati
ai quali non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal  concorso  sono
ammessi a sostenere la prova preselettiva con la piu'  ampia  riserva
di accertamento del possesso dei requisiti per la  partecipazione  al
concorso e per l'assunzione in prova di cui al presente bando. 
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per ogni partecipante, sono resi noti nei termini e con le  modalita'
comunicati ai candidati il giorno della  prova  stessa.  Le  predette
comunicazioni hanno valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati ammessi alla prova scritta ovvero esclusi per
mancato superamento della prova preselettiva. 
    5. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono  ammessi
alle prove concorsuali i candidati, in ordine decrescente di  merito,
in numero pari a cinquanta volte i posti messi a concorso per singolo
profilo,  significando  che  verranno  comunque  ammessi  alle  prove
scritte tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del
cinquantesimo in graduatoria. 
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e'  preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di  merito  del
concorso. 
 
                               Art. 7. 
   Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, il concorso
pubblico si articola nella valutazione  dei  titoli  nonche'  in  una
prova scritta e in una prova orale, vertenti, per ciascun profilo per
cui si concorre, sulle materie concorsuali e i settori  di  attivita'
indicati nell'allegato 1 il relazione al medesimo profilo. 
    2. La commissione esaminatrice dispone  complessivamente  di  100
punti, da attribuire come segue: 
    a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli; 
    b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta; 
    c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale. 
 
                               Art. 8. 
                  Valutazione dei titoli e criteri 
 
    1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito: 
    a) esperienze professionali di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
b), nei settori di attivita' di cui all'allegato 1, in  relazione  al
profilo per cui il candidato concorre, per periodi  eccedenti  quelli
minimi valutati per l'ammissione al concorso: fino ad un  massimo  di
14 punti; i periodi sono computabili solo se  superiori  a  sei  mesi
continuativi;  le  frazioni  di  anno  superiori  a  sei  mesi   sono
arrotondate  all'anno.  Al  fine  della  suddetta   valutazione,   la
commissione esaminatrice, fermo restando quanto stabilito nell'art. 2
del presente bando, detrae il requisito minimo  di  ammissione  dalle
esperienze che attribuirebbero, in  fase  di  valutazione,  il  minor
punteggio; 
    b)  altri  attestati,  titoli  di  studio   o   abilitativi   per
l'esercizio della professione, attinenti  la  posizione  per  cui  si
concorre (quali, a titolo esemplificativo: la positiva conclusione di
corsi di perfezionamento o specializzazione della durata di almeno un
mese  riguardanti  le   competenze   informatiche,   di   segreteria,
amministrazione  e  affari   generali,   di   gestione   agenda,   di
classificazione e  archiviazione,  di  corrispondenza  e  protocollo,
contabilita' ed economato) fino a un massimo di 4 punti; 
    c) eventuale diploma di laurea conseguito e  relativa  votazione:
fino ad un massimo di 2 punti. 
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo  puntuale
e completo nel modulo di presentazione della domanda puo'  costituire
causa di esclusione della valutazione delle singole esperienze. 
 
                               Art. 9. 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta consiste: 
    a) nella stesura di un elaborato in lingua italiana; 
    b) nella soluzione di un caso  pratico  che  dimostri  l'abilita'
nell'uso dei principali programmi e applicazioni informatiche, 
ed e' diretta ad  accertare  il  livello  delle  conoscenze  e  delle
competenze  anche  interdisciplinari  del  candidato  nelle   materie
concorsuali e nei settori di attivita' inerenti il profilo per cui il
candidato concorre, come indicate nel relativo allegato 1. 
    2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta. 
 
                              Art. 10. 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio  che,  oltre  a  poter
prevedere una discussione dell'elaborato scritto, con approfondimento
delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla  verifica
della conoscenza: 
    a) di elementi generali relativi alle caratteristiche, funzioni e
poteri dell'Autorita'; 
    b) delle materie concorsuali e settori di attivita'  inerenti  il
profilo  per  il  quale  si  concorre  indicati  nell'allegato  1  in
relazione a ciascun profilo; 
    c) della lingua inglese. 
    2. La prova orale e' finalizzata alla valutazione  dell'idoneita'
dei candidati in relazione alle conoscenze professionali possedute in
relazione a quanto previsto al comma 1, nonche' alle loro  attitudini
e potenzialita' organizzative, relazionali e comportamentali. 
    3. La prova orale si intende superata da parte dei candidati  che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa. 
 
                              Art. 11. 
             Graduatorie di merito e graduatorie finali 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
riportati nella valutazione dei titoli posseduti e di quelli ottenuti
nella prova scritta e in quella orale. 
    2.  Sono  considerati  idonei  i  candidati  che  conseguono   un
punteggio complessivo di almeno 70 punti. 
    3. La commissione esaminatrice  forma,  in  relazione  a  ciascun
profilo, la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente  del
punteggio complessivo conseguito dai candidati. 
    4. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    5. Le graduatorie finali, redatte dalla commissione  esaminatrice
sono trasmesse all'Autorita'  e  da  questa  approvate  con  apposita
delibera,  pubblicata  sul  proprio  sito  web,  nel  rispetto  della
normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 
    6.  L'Autorita'  si  riserva  la  facolta'   di   utilizzare   le
graduatorie di merito per esigenze che dovessero  manifestarsi  entro
tre anni dall'approvazione delle graduatorie stesse. 
 
                              Art. 12. 
             Assunzione e periodo di prova dei vincitori 
 
    1. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando  sono
assunti  in  prova,  presso  la  sede  di  Torino  con   riserva   di
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il  livello
di inquadramento indicati all'art. 1. 
    2. L'assunzione in ruolo e' subordinata al compimento, con  esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a tre mesi di servizio
effettivo. Il periodo di prova viene computato come servizio di ruolo
effettivo se concluso favorevolmente. Ove  l'esito  sia  sfavorevole,
viene dichiarata la risoluzione del rapporto.  Il  periodo  di  prova
decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e'  prolungato
per un periodo di tempo eguale a quello  in  cui  il  dipendente  sia
stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il  personale
che abbia gia' prestato attivita' lavorativa  presso  l'Autorita',  e
che risulti vincitore del presente concorso, e' esentato dal  periodo
di prova sempre che il servizio prestato presso  l'Autorita'  sia  di
durata superiore al periodo di prova stesso. 
    3. L'accettazione dell'assunzione non puo' in alcun  modo  essere
condizionata, pena la decadenza dal diritto di  assunzione.  All'atto
della accettazione della assunzione, il  candidato  vincitore  assume
l'impegno a rispettare il codice etico dell'Autorita'. 
    4. Il candidato vincitore del concorso  che,  senza  giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita'
decade dal diritto all'assunzione. 
    5. Al personale di cui  al  comma  1  si  applicano,  per  quanto
riguarda lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14,  23  e
24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed  economico
del personale dell'Autorita'. 
    6. L'Autorita' ha facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso  per  accertare  il  possesso  del
requisito di idoneita' fisica all'impiego. 
 
                              Art. 13. 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma  1  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni,  i  dati  personali
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti  a
tal fine dall'Autorita', sono raccolti e conservati  presso  la  sede
dell'Autorita', in  Torino,  via  Nizza  n.  230,  e  possono  essere
trattati con l'utilizzo di procedure  anche  automatizzate,  ai  soli
fini    dell'espletamento    del    concorso    e,    successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti
alla gestione  del  rapporto  di  impiego,  nei  modi  e  nei  limiti
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a  coloro
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione  delle
procedure selettive, ivi compresi  soggetti  terzi,  e  al  personale
dell'Autorita' e  alle  amministrazioni  pubbliche  interessate  alla
posizione giuridico-economica del dipendente. 
    3. Il conferimento di tali dati e' da  considerarsi  obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e  la  loro
mancata indicazione puo' precludere  tale  valutazione  e  comportare
l'esclusione dal concorso. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto n. 196 del 2003 tra i quali il diritto di accedere  ai
propri  dati  personali,  chiederne  l'aggiornamento,  la  rettifica,
l'integrazione e la cancellazione se incompleti, erronei  o  raccolti
in violazione di legge, nonche' di opporsi al  loro  trattamento  per
motivi legittimi. 
    5. Titolare del trattamento e'  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, nei cui confronti possono essere fatti  valere  i  diritti
sopracitati. 
 
                              Art. 14. 
                          Pari opportunita' 
 
    1. E' garantita  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nello
sviluppo  professionale  e  nell'accesso   alle   carriere   e   loro
qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
      Torino, 10 settembre 2015 
 
                                               Il Presidente: Camanzi