IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo,  categoria  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   Ufficiali   di
Complemento e del personale appartenente al ruolo dei Marescialli  ai
concorsi per la nomina ad Ufficiale in servizio permanente dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica Militare; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  Militare",  e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  30  giugno  2015,  -
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1576 - recante "Disciplina dei concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali dell'Aeronautica militare" emanato ai sensi  dell'art.  647
del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la "Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015 - 2017; 
    Ravvisata la necessita' di reclutare per l'anno 2015  complessivi
45  (quarantacinque)  Ufficiali  in  servizio  permanente  nei  ruoli
speciali dell'Aeronautica Militare; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli  artt.
625, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  66/2010,  rubricato
"Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183,  rubricato  "Specificita'  delle
Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco", 51, comma 8, ultimo  periodo,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, rubricato  "Programmazione  delle  assunzioni  e  norme
interpretative", e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo 66/2010 ha  cura  di  prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al  profilo  psico-attitudinale  (artt.  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del  citato  decreto  legislativo  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio 2011, n.  14,
punto 51; Cons. Stato sez. IV, 15 settembre 2015  nn.  4330,  4331  e
4332); 
    Visto il decreto del Ministro  della  difesa  n.  32/2011  del  4
ottobre 2011, concernente la sua nomina  a  Vice  Direttore  Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per  il  Personale  Militare  e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento  di  24 Ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma  Aeronautica,  con
riserva di 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado  (se   unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e  per  causa  di  servizio  e  con  riserva  di
12 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento di  10  Ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo del  Genio  Aeronautico,  con
riserva di 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado  (se   unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 7 posti
a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, cosi' ripartiti
tra le seguenti categorie: 
        - costruzioni aeronautiche: 3 posti, con riserva di 1 posto a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        - elettronica: 2 posti, con riserva di 1 posto a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        - infrastrutture ed impianti: 3 posti, di cui 2 (due) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        - motorizzazione: 1 posto, con riserva di  1 posto  a  favore
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        - fisica: 1 posto, con riserva  di  1 posto  a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      c) concorso per il  reclutamento  di  7 Ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico,
con riserva di 1 posto a favore del coniuge e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 4 posti
a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      d) concorso per il  reclutamento  di  4 Ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo  Sanitario  Aeronautico,  con
riserva di 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado  (se   unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 posti
a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Sottotenenti  in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  Ufficiali  in
Ferma Prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze  di  Completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle  domande  ed  iscritti  in  ruolo  -al  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo art.  15-  dopo  l'ultimo  dei  pari
grado dello stesso ruolo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove
necessario,  l'Amministrazione  della  Difesa  ne   dara'   immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4^ serie speciale. 
    5. La Direzione Generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato  nel  portale
dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti  internet
www.persomil.difesa.it,  www.aeronautica.difesa.it,  definendone   le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.