Art. 13 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell'allegato B al presente decreto. La prova orale avra' luogo nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5. 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (tra il francese, lo spagnolo e il tedesco), della durata di 15 minuti per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita': a) breve colloquio di carattere generale; b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto; b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti; c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.