Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo' escludere
in ogni momento dal  concorso  i  concorrenti  non  in  possesso  dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla
nomina a Ufficiale in servizio permanente se il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo la nomina.