Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura
tecnico-professionale); 
      b) prova scritta facoltativa di informatica per  i  concorrenti
partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lett. a); 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) accertamenti psico-fisici; 
      e)  accertamenti  attitudinali   (comprensivi   di   prove   di
efficienza fisica); 
      f) prova orale; 
      g) accertamento della conoscenza lingua inglese; 
      h) prova orale facoltativa per l'accertamento della  conoscenza
di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste  dal
bando. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'emissione del decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo art. 14, comma 5 (indicativamente entro la fine di  maggio
2016) tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile  per  i
quali la positivita' del test  di  gravidanza  abbia  comportato,  ai
sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo  2010,  n.  90,  un  temporaneo  impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica-  dovranno  essere  risultati  idonei  in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti  nel  precedente
comma 1. 
    3. L'Amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo.