Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura tecnico-professionale); b) prova scritta facoltativa di informatica per i concorrenti partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lett. a); c) valutazione dei titoli di merito; d) accertamenti psico-fisici; e) accertamenti attitudinali (comprensivi di prove di efficienza fisica); f) prova orale; g) accertamento della conoscenza lingua inglese; h) prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 14, comma 5 (indicativamente entro la fine di maggio 2016) tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica- dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 3. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.