Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i concorsi; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i concorsi; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per tutti i concorsi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: a) un Ufficiale Generale dell'Aeronautica Militare in servizio, presidente; b) due o piu' Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare in servizio, di cui almeno uno dell'Arma o Corpo per il quale e' indetto il concorso, membri; c) un Ufficiale superiore dell'Aeronautica Militare in servizio, che potra' essere diverso in funzione delle categorie in base alle quali sono ripartiti i posti (solo nel concorso per il Corpo del Genio Aeronautico), membro aggiunto; d) un docente o esperto, membro aggiunto per la prova scritta facoltativa di informatica (solo per il concorso delle Armi dell'Arma Aeronautica); e) un docente o esperto, membro aggiunto per la prova orale obbligatoria di lingua inglese; f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; g) un Ufficiale dell'Aeronautica Militare di grado non inferiore a Tenente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza aerea funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico, di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica Militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente; b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica Militare o di medici specialisti esterni. Gli Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare, presidente; b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali ed esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.