Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte  e  per  le
prove orali, per la  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i concorsi; 
      c) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per tutti i concorsi; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica  per
tutti i concorsi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a) un Ufficiale Generale dell'Aeronautica Militare in servizio,
presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare  in
servizio, di cui almeno uno dell'Arma o Corpo per il quale e' indetto
il concorso, membri; 
      c)  un  Ufficiale  superiore   dell'Aeronautica   Militare   in
servizio, che potra' essere diverso in funzione  delle  categorie  in
base alle quali sono ripartiti i posti  (solo  nel  concorso  per  il
Corpo del Genio Aeronautico), membro aggiunto; 
      d) un docente o esperto, membro aggiunto per la  prova  scritta
facoltativa di informatica (solo per il concorso delle Armi dell'Arma
Aeronautica); 
      e) un docente o esperto, membro aggiunto  per  la  prova  orale
obbligatoria di lingua inglese; 
      f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      g)  un  Ufficiale  dell'Aeronautica  Militare  di   grado   non
inferiore a Tenente ovvero un dipendente civile del  Ministero  della
difesa appartenente alla terza  aerea  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico, di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  Militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico  di  grado  non
inferiore a Brigadiere Generale, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  Militare  o  di   medici   specialisti
esterni. 
    Gli Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico  facenti  parte  di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che  hanno  fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di  cui  al
precedente comma 3. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non  inferiore  a  Tenente
Colonnello dell'Aeronautica Militare, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, membri. 
    Detta commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso  il
Centro  di  Selezione  dell'Aeronautica  Militare  di  Guidonia   per
l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.