Art. 11 Approvazione e validita' delle graduatorie 1. La commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica, provvede a compilare cinque distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1 - in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti e/o prove, verranno consegnate alla DGPM per l'approvazione con decreto Dirigenziale. 2. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per «muratore», «meccanico di automezzi», «elettricista», «idraulico», la DGPM provvedera' a portare i posti non coperti in aumento a quelli previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sara' assegnato/a dalla Forza Armata. 3. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13. 4. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa e in quello dell'Esercito.