Art. 11 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1.  La  commissione  valutatrice,  ricevuti  i  risultati   degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di  efficienza
fisica, provvede a compilare cinque distinte graduatorie di merito  -
per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1 - in
base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle
prove  di  efficienza  fisica.  Tali  graduatorie,   comprendenti   i
candidati  giudicati  idonei  e  quelli   eventualmente   in   attesa
dell'esito dei predetti accertamenti e/o prove,  verranno  consegnate
alla DGPM per l'approvazione con decreto Dirigenziale. 
    2. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati  idonei  per
«muratore», «meccanico di automezzi», «elettricista», «idraulico», la
DGPM provvedera' a portare i posti non coperti in  aumento  a  quelli
previsti  per  i  VFP  1  il  cui   incarico/specializzazione   sara'
assegnato/a dalla Forza Armata. 
    3. Le graduatorie sono  valide  esclusivamente  per  il  presente
bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13. 
    4. Le graduatorie di merito di cui al presente  articolo  saranno
pubblicate nel Giornale Ufficiale della  Difesa  -  consultabile  nel
sito                                                         internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  -  e  di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale.  I  candidati  potranno,  inoltre,
consultare  il  punteggio  ottenuto  e  la   propria   posizione   in
graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito  internet  del
Ministero della difesa e in quello dell'Esercito.