Art. 9 
 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica di cui al  successivo  art.  10,  la  commissione  valutatrice
redige la graduatoria di cui all'art. 6,  lettera  f),  sommando  tra
loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
    ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
    b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
    c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10; 
    d)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere b) e c): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      e)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      f) diploma di istruzione secondaria (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere b), c), d) ed e): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
      g) attestato di formazione professionale rilasciato - ai  sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti  statali  o  regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
      h)  attestato  di   svolgimento   del   corso   di   formazione
pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima»:
punti 1,5; 
      i) maestro di sci: punti 4; 
      j) guida alpina, non cumulabile con il punteggio  di  cui  alla
precedente lettera i): punti 4; 
      k) aspirante guida alpina, non cumulabile con il  punteggio  di
cui alle precedenti lettere i) e j): punti 2,5; 
      l) istruttore del Club alpino  italiano  (qualsiasi  livello  e
specialita'): punti 2; 
      m)  attestato  di  bilinguismo  italiano-tedesco  (riferito   a
livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; 
      n) patente di guida civile: 
    categoria B: punti 1; 
    categoria BE: punti 1,5; 
    categoria C1/C: punti 2; 
    categoria C1E/CE: punti 2,5; 
    categoria D1/D: punti 3; 
    categoria D1E/DE: punti 3,5; 
    o) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
    p) autorizzazione a montare per sport olimpici  rilasciata  dalla
Federazione  italiana  sport   equestri   (si   evidenzia   che   non
costituiscono titolo di merito ne' la patente A ludica ne'  qualunque
altra  patente  o  brevetto  diversi  da  quelli  appresso  indicati,
rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri): 
    brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
    1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 
    2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; 
      q) qualifica  tecnica  federale  rilasciata  dalla  Federazione
italiana sport equestri: 
    operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
    istruttore federale di 1° livello: punti 2; 
    r) corso  di  mascalcia  per  allievi  civili  presso  il  Centro
militare veterinario di Grosseto: punti 1; 
    s) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile  a  una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza  correlato  al  «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR»  (si  evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): 
    livello A 2: punti 0,5; 
    livello B 1: punti 1; 
    livello B 2: punti 1,5; 
    livello C 1 ovvero C 2: punti 2; 
      t)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. Ai candidati, in possesso dei titoli di merito di cui all'art.
2, comma 3, che hanno  effettuato  un  periodo  di  inserimento  alle
dirette dipendenze di un'impresa del settore  che  risulti  abilitata
per  le  professioni  di  «muratore»,   «meccanico   di   automezzi»,
«elettricista», «idraulico», e' attribuito per ogni anno di attivita'
continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di  punti
6. 
    3. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. 
    4. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    5. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    6. La graduatoria dei candidati da  ammettere  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza  fisica  sara'
pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa.