Art. 11 
 
 
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei 
 
 
    I concorrenti dichiarati  idonei  sono  classificati  secondo  il
numero totale dei punti  riportati,  con  l'osservanza,  in  caso  di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10. 
    La  commissione  esaminatrice   del   concorso   per   magistrato
ordinario,  terminati  i  lavori,  forma  la   graduatoria   che   e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione  al  Consiglio  Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro  della
Giustizia. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la  graduatoria
e  delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni   dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e  di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia  entro
dieci giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria  e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di  trenta  giorni
entro  il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.   Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono  adottati
entro il termine di trenta  giorni,  previa  delibera  del  Consiglio
Superiore della Magistratura.