Art. 5 Prove concorsuali L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. La prova orale verte su: a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto commerciale e fallimentare; g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; h) diritto comunitario; i) diritto internazionale pubblico e privato; l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m) colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco. Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.