IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della Pubblica Sicurezza 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante  l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale  e'
stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visti i commi 5° e 6° dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione
mediante  copertura  dei  posti  disponibili  nelle   amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,  convertito  in
legge 20 novembre 1987, n. 472, recante la copertura finanziaria  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987,  n.  150,  di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al  personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  le  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,  emanato  in
attuazione dell'articolo 3 della legge  6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
recante  norme  per  l'individuazione  dei  limiti  di  eta'  per  la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche    ed    integrazioni,    concernente    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il  codice
in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198  concernente
il regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  ed
attitudinale di  cui  devono  essere  in  possesso,  tra  l'altro,  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, concernente
il  regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla  qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli
operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei  periti
tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro, a norma
dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  5  marzo  2010,  n.   30   e   successive
modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a  sostegno
dei processi di pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti
per l'attivazione del Servizio europeo per  l'azione  esterna  e  per
l'Amministrazione della Difesa; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  il   codice   dell'ordinamento
militare; 
    Visto l'articolo 8 del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015,  n.  2  concernente  la  modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
dicembre 2015, inerente l'avvio di procedure di reclutamento  nonche'
l'assunzione di unita' di personale in favore dei Corpi di polizia; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
concorrenti  e  che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e la prova scritta d'esame; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per  il  conferimento
di 320 posti di allievo vice  ispettore  del  ruolo  degli  ispettori
della Polizia di Stato. 
    Dei suddetti 320 posti, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti prescritti: 
      A) 20 sono riservati al coniuge e ai figli  superstiti,  ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio; 
      B) 53 sono riservati agli appartenenti ai ruoli  della  Polizia
di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla
data del bando che indice il concorso,  in  possesso  dei  prescritti
requisiti ad eccezione del limite d'eta'; 
      C) 6 sono riservati, ai sensi dell'articolo  1005  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di  complemento  che
abbiano terminato senza demerito  la  ferma  biennale,  nonche'  agli
Ufficiali in ferma  prefissata  collocati  in  congedo  ai  quali  si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli  ufficiali  di
complemento; 
      D) 5 sono riservati ai diplomati  in  possesso  del  titolo  di
studio richiesto, ospitati presso il Centro Studi  della  Polizia  di
Stato di Fermo; 
      E) 2 sono riservati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  a  coloro  che
siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni. 
    I posti riservati non coperti  per  mancanza  di  vincitori  sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai  candidati  che  hanno
superato le prove. 
    Il  Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
adottare  provvedimenti  di  differimento   o   di   contingentamento
dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso  di
formazione.