IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della Pubblica Sicurezza Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visti i commi 5° e 6° dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, recante la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 concernente il regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2010, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 concernente la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2015, inerente l'avvio di procedure di reclutamento nonche' l'assunzione di unita' di personale in favore dei Corpi di polizia; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l'eventuale prova preselettiva e la prova scritta d'esame; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Dei suddetti 320 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti: A) 20 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; B) 53 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'eta'; C) 6 sono riservati, ai sensi dell'articolo 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento; D) 5 sono riservati ai diplomati in possesso del titolo di studio richiesto, ospitati presso il Centro Studi della Polizia di Stato di Fermo; E) 2 sono riservati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.