Art. 15 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    I candidati che superano le prove psico-fisiche  sono  sottoposti
alle prove attitudinali da parte di  una  Commissione  di  selettori,
nominata con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del  ruolo  dei
dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti
al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al  ruolo  dei  commissari
della Polizia di Stato, in possesso  dell'abilitazione  professionale
di perito selettore attitudinale. 
    Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine  del
candidato allo  svolgimento  dei  compiti  connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo degli ispettori. Consistono in una serie  di  test,
sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un  componente
della Commissione. Su richiesta del  selettore  la  Commissione  puo'
disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in
cui siano risultati positivi i  test  e  sia  risultato  negativo  il
colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove
viene  valutato  dalla  Commissione  cui  compete  il   giudizio   di
idoneita'. 
    I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti
specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla  Commissione
per l'accertamento delle qualita' attitudinali,  tenuto  conto  delle
funzioni e dei compiti  propri  del  ruolo  degli  ispettori  e  sono
approvati con decreto del Capo della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza su proposta del Direttore  Centrale  per  le
Risorse Umane. 
    Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  riportato  in  tale
accertamento e' definitivo e comporta,  in  caso  di  non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
    I candidati dichiarati idonei  saranno  ammessi  a  sostenere  la
prova orale.