Art. 15 Accertamenti attitudinali I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo degli ispettori. Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita'. I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri del ruolo degli ispettori e sono approvati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza su proposta del Direttore Centrale per le Risorse Umane. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. I candidati dichiarati idonei saranno ammessi a sostenere la prova orale.