Art. 16 Prova orale L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.