Art. 16 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del  voto  riportato
nella prova scritta e' portata  a  conoscenza  del  candidato  almeno
venti giorni prima di quello in cui  dovra'  sostenere  il  colloquio
stesso. 
    Il colloquio non si intende  superato  se  il  candidato  non  ha
riportato almeno la votazione di sei decimi. 
    Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    Al termine di ogni seduta, la Commissione  esaminatrice  formera'
l'elenco dei candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    L'elenco, sottoscritto dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova.