Art. 19 Graduatoria di merito Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati; tale votazione e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'articolo 1 del presente decreto, nonche' secondo le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.