Art. 19 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    Espletate le prove d'esame, la Commissione forma  la  graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione e' data  dalla  somma  del  voto  riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. 
    Con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,
secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'articolo  1
del  presente  decreto,  nonche'  secondo  le  disposizioni  previste
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni e'  approvata  la
graduatoria di merito e sono dichiarati  i  vincitori  del  concorso,
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego.