Art. 3 Casi particolari di esclusione Non possono partecipare al concorso gli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell'articolo 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.