IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  gli  articoli  42-bis,  42-ter,  42-quater,  42-quinquies,
42-sexies e 42-septies del regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12
(Ordinamento Giudiziario); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n. 670, recante «Approvazione testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive  modifiche,  concernente  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile  1982,
n. 327, concernente «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per
il Trentino-Alto Adige in  materia  di  proporzionale  del  personale
degli uffici siti in provincia di Bolzano»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  settembre   1997,   n.   354,
concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  concernente
proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e  di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo  14  maggio  2010,  n.  86,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   Statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati  di  conoscenza
della lingua italiana e della lingua tedesca»; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.  98  (come
modificato dagli articoli 50 e 50-bis  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114), nella parte in cui prevede, quale titolo di  preferenza  per
la nomina a giudice onorario di  tribunale,  l'esito  positivo  dello
stage di formazione teorico-pratica della  durata  di  diciotto  mesi
svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria o della  Giustizia
amministrativa; 
    Vista la circolare del  Consiglio  superiore  della  magistratura
prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio  2003  (delibera  del  22  maggio
2003), e successive modificazioni al 28  gennaio  2015,  relativa  ai
criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  «Testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della  legge  7  agosto
1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore  efficienza  nella
loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso  della
telematica, nei rapporti interni, tra le  diverse  amministrazioni  e
tra queste e i privati; 
    Ritenuto opportuno esplicitare,  in  relazione  alla  nomina  dei
giudici onorari del Tribunale di  Bolzano,  che  si  procedera'  alla
copertura  dei  posti  vacanti  tenuto  conto  delle  percentuali  di
appartenenza ai tre  gruppi  linguistici  che  risultano  dall'ultimo
censimento ufficiale della popolazione nonche'  dei  posti  tutt'oggi
coperti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Apertura dei termini 
 
    1. Sono aperti i termini per la presentazione delle  domande  per
la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice
onorario del Tribunale ordinario di Bolzano.