IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli articoli 42-bis, 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies e 42-septies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano»; Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca»; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (come modificato dagli articoli 50 e 50-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), nella parte in cui prevede, quale titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale, l'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria o della Giustizia amministrativa; Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 (delibera del 22 maggio 2003), e successive modificazioni al 28 gennaio 2015, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei giudici onorari del Tribunale di Bolzano, che si procedera' alla copertura dei posti vacanti tenuto conto delle percentuali di appartenenza ai tre gruppi linguistici che risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nonche' dei posti tutt'oggi coperti; Decreta: Art. 1 Apertura dei termini 1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano.