Art. 10 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio giudiziario competente e presso il Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione. 2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. 3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura Prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 5. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio giudiziario territorialmente competente sono responsabili del trattamento dei dati personali.