Art. 2 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
    1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la  nomina
a  giudice  onorario  coloro  che  sono  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) idoneita' fisica e psichica; 
      d) eta' non inferiore ai venticinque anni  e  non  superiore  a
sessantanove anni con riferimento alla data  della  deliberazione  di
nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura; 
      e) residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di
appello di Trento in cui ha sede il Tribunale  ordinario  di  Bolzano
prima dell'assunzione del possesso dell'ufficio, fatta eccezione  per
coloro che esercitano  la  professione  di  avvocato  o  le  funzioni
notarili; 
      f)  laurea  in  giurisprudenza   quadriennale   di   cui   alla
legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo
ordinamento  degli  studi  e  dei  corsi  universitari  o  la  laurea
specialistica, conseguita in una delle Universita' della Repubblica o
presso  una  Universita'  estera  di  un  Paese  con  il  quale   sia
intervenuto un accordo di equipollenza; 
      g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a  misure
di prevenzione o di sicurezza; 
      h) condotta incensurabile, cosi' come  previsto  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni; 
      i)  appartenenza  o  aggregazione  ad  uno   dei   tre   gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino (articoli 8, secondo comma,  e
20-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976); 
      l) adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 
    2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto
al comma 1, lettere d) ed e), e devono  permanere  al  momento  della
nomina.