Art. 2 Requisiti per la nomina 1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) idoneita' fisica e psichica; d) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove anni con riferimento alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura; e) residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui ha sede il Tribunale ordinario di Bolzano prima dell'assunzione del possesso dell'ufficio, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; f) laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica, conseguita in una delle Universita' della Repubblica o presso una Universita' estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza; g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; h) condotta incensurabile, cosi' come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (articoli 8, secondo comma, e 20-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976); l) adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e), e devono permanere al momento della nomina.