Art. 3 
 
                Domanda di partecipazione, modalita' 
                   e termine per la presentazione 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura  di  selezione  va
presentata compilando e inviando per via telematica l'apposito modulo
«Mod. NG», reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della
magistratura  «www.csm.it»,  alla  voce  «Magistratura  onoraria   ->
Giudice onorario Tribunale di Bolzano», e altresi' consegnando ovvero
facendo pervenire a mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
detto modulo  debitamente  sottoscritto  per  esteso,  unitamente  ai
moduli «Mod. NG.1», «Mod. NG.2» e «Mod. NG.3» reperibili sul medesimo
sito internet «www.csm.it», al Presidente della Corte di  appello  di
Trento  entro  e  non  oltre  il  termine  di  40  (quaranta)  giorni
decorrenti dalla data della pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  del  decreto  del  Ministro  della  Giustizia  che
recepisce il presente bando. 
    I moduli per la  presentazione  della  domanda  (Mod.  NG -  Mod.
NG.1 - Mod.  NG.2  -  Mod.  NG.3)  sono  disponibili  dal  giorno  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso  e  fino
alla data di scadenza dello stesso. 
    Dopo aver completato la procedura di inserimento e  registrazione
dei  dati,   il   sistema   informatico   fornisce   un   numero   di
identificazione della domanda che va  conservato  al  fine  di  poter
accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla. 
    L'aspirante deve stampare la  domanda,  firmarla  per  esteso  e,
unitamente ai moduli Mod. NG.1, Mod. NG.2  e  Mod.  NG.3  debitamente
compilati e firmati ed alla documentazione attestante il possesso dei
titoli di preferenza di cui all'art. 5, consegnarla entro il  termine
di scadenza del bando al Presidente della Corte di Appello di  Trento
ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a  mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento unitamente  alla  fotocopia  del  documento  di
identita'. 
    2.  L'omissione  anche  di  una  soltanto  delle   modalita'   di
presentazione  sopraindicate   determina   l'inammissibilita'   della
domanda. 
    3.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non  presentate.  Non  sono  ammessi  a
partecipare alla procedura concorsuale i  candidati  le  cui  domande
sono state consegnate o spedite oltre  il  termine  di  presentazione
sopra indicato. 
    Per le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  fa  fede  la  data   risultante   dal   timbro   apposto
dall'ufficio postale accettante. 
    4. L'Amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata  ricezione  della  domanda  cartacea,  ne'  per  la   mancata
restituzione dell'avviso  di  ricevimento  della  domanda,  dovute  a
disguidi postali o comunque imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso
fortuito o di forza maggiore. 
    5. L'Amministrazione non provvede a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1. 
    6. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni; 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la  laurea
in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria
previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi  e
dei corsi universitari o  la  laurea  specialistica  e  la  data  del
conseguimento; 
      m) di avere la residenza ovvero di impegnarsi  ad  assumere  la
residenza, prima dell'assunzione del  possesso  dell'ufficio,  in  un
comune compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui
ha sede il Tribunale ordinario di Bolzano, fatta eccezione per coloro
che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; 
      n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza; 
      o) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      p)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      q) di non essere mai stato  revocato  o  non  confermato  nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); 
      r) di non versare in alcuna  delle  cause  di  incompatibilita'
previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
12; 
      s) di non versare in nessuna causa di incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
      t) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme  di
cui al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, nonche'  l'attivita'  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale; 
      u)  di  essere  in  possesso   di   certificazione   attestante
l'avvenuta dichiarazione di appartenenza  o  aggregazione  al  gruppo
linguistico italiano, tedesco o ladino; 
      v) di essere in  possesso  dell'attestato  di  conoscenza  -  o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco,  di  cui  agli
articoli 3 e 4, comma 3, n.  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  come  modificati  dal  decreto
legislativo 14 maggio 2010, n.  86,  riferito  al  titolo  di  studio
«diploma di laurea». 
    7. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i  titoli  di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli  elencati  al  successivo  art.  5,  che  dovranno  essere
documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6. 
    8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NG),  l'aspirante  deve
apporre la propria firma per esteso,  consapevole  delle  conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.