Art. 3 Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione 1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va presentata compilando e inviando per via telematica l'apposito modulo «Mod. NG», reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura «www.csm.it», alla voce «Magistratura onoraria -> Giudice onorario Tribunale di Bolzano», e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente sottoscritto per esteso, unitamente ai moduli «Mod. NG.1», «Mod. NG.2» e «Mod. NG.3» reperibili sul medesimo sito internet «www.csm.it», al Presidente della Corte di appello di Trento entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministro della Giustizia che recepisce il presente bando. I moduli per la presentazione della domanda (Mod. NG - Mod. NG.1 - Mod. NG.2 - Mod. NG.3) sono disponibili dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso e fino alla data di scadenza dello stesso. Dopo aver completato la procedura di inserimento e registrazione dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di identificazione della domanda che va conservato al fine di poter accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla. L'aspirante deve stampare la domanda, firmarla per esteso e, unitamente ai moduli Mod. NG.1, Mod. NG.2 e Mod. NG.3 debitamente compilati e firmati ed alla documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, consegnarla entro il termine di scadenza del bando al Presidente della Corte di Appello di Trento ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla fotocopia del documento di identita'. 2. L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda. 3. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande sono state consegnate o spedite oltre il termine di presentazione sopra indicato. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 5. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1. 6. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; a) il proprio cognome e nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.); e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza; f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; g) il possesso della cittadinanza italiana; h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica e la data del conseguimento; m) di avere la residenza ovvero di impegnarsi ad assumere la residenza, prima dell'assunzione del possesso dell'ufficio, in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui ha sede il Tribunale ordinario di Bolzano, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; o) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; p) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale; q) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); r) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; s) di non versare in nessuna causa di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; t) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale; u) di essere in possesso di certificazione attestante l'avvenuta dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino; v) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea». 7. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso fra quelli elencati al successivo art. 5, che dovranno essere documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6. 8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NG), l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.