Art. 5 Titoli di preferenza 1. Ai sensi dell'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio effettivo, anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15, comma 1, lettera b], della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), o di notaio; c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali; d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. 2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 nonche' l'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come attestato a norma del comma 11 del medesimo art. 73. 3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri: a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di servizio; b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale; c) a residuale parita' dei titoli di cui ai commi 1 e 2 prevale il miglior voto di laurea in giurisprudenza. 4. Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'. 5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.