Art. 6 Modalita' di presentazione della documentazione 1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza ai fini della formazione della graduatoria deve essere presentata, a pena di esclusione dalla valutazione dei titoli, unitamente alla domanda di nomina nei termini di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando. 2. Ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere autocertificato il possesso dei titoli di preferenza relativi all'appartenenza ad una delle qualifiche o categorie riportate al comma 1 dell'art. 5 e alla perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla perdurante iscrizione negli albi professionali nonche' al conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali e dell'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica di cui al comma 2 del medesimo articolo. 3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso, iscrizione all'albo, ecc.) e di cessazione dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata, come data finale, la data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale. 4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza, dell'indicazione della data iniziale e, per le attivita' e funzioni non in corso di svolgimento, di quella finale costituisce causa di esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. 5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei giudici onorari di tribunale, gli interessati potranno richiedere, mediante istanza proposta al Consiglio superiore della magistratura, la restituzione della documentazione prodotta. Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata verra' stralciata e distrutta.