Art. 7 Procedimento per la nomina 1. Il Presidente della Corte di Appello procede alla convocazione del Consiglio giudiziario. 2. Il Consiglio giudiziario provvede ad istruire le domande di nomina e a tal fine acquisisce d'ufficio: a) il certificato penale; b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante; c) il rapporto informativo del Prefetto; d) il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio. Tenuto conto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa, il Consiglio giudiziario potra' procedere preliminarmente al completamento dell'istruttoria di un numero di domande pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica dei giudici onorari del Tribunale ordinario di Bolzano. 3. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al punto 2, il Consiglio giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti ed alla predisposizione di una proposta di graduatoria («graduatoria proposta dal Consiglio giudiziario») di tutti coloro che partecipano alla procedura selettiva. 4. La predetta proposta di graduatoria verra' pubblicata presso la segreteria del Consiglio giudiziario, dandone notizia sul sito internet della Corte di appello, nonche' sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it). 5. Eventuali osservazioni da parte degli aspiranti nei confronti della graduatoria potranno essere presentate al Consiglio giudiziario, a pena di inammissibilita', entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma 4 e saranno valutate dal Consiglio giudiziario prima dell'inoltro al Consiglio superiore della magistratura. 6. Valutate le osservazioni, il Consiglio giudiziario predispone apposita graduatoria («proposta di graduatoria del Consiglio giudiziario a seguito delle osservazioni») e provvede a pubblicarla sul sito del Consiglio superiore della magistratura. 7. Le proposte di nomina del Consiglio Giudiziario dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti: a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate; c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia; d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza; e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra' tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza. 8. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando il Consiglio giudiziario provvedera' a trasmettere la proposta di graduatoria ed i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti. 9. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura dei posti resisi vacanti fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso. 10. La nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano disposta con delibera del Consiglio superiore della magistratura comporta la decadenza dell'eventuale domanda presentata per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. 11. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura di nomina. 12. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Presidente del Tribunale comunicare al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito, ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico.