Art. 7 
 
                     Procedimento per la nomina 
 
    1. Il Presidente della Corte di Appello procede alla convocazione
del Consiglio giudiziario. 
    2. Il Consiglio giudiziario provvede ad istruire  le  domande  di
nomina e a tal fine acquisisce d'ufficio: 
      a) il certificato penale; 
      b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
      c) il rapporto informativo del Prefetto; 
      d) il parere  motivato  del  competente  Consiglio  dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in  cui  l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio. 
    Tenuto  conto  dei  principi  di  economicita',   efficienza   ed
efficacia  che  regolano  l'azione   amministrativa,   il   Consiglio
giudiziario  potra'  procedere   preliminarmente   al   completamento
dell'istruttoria di un numero di domande pari  al  triplo  dei  posti
previsti nella pianta organica  dei  giudici  onorari  del  Tribunale
ordinario di Bolzano. 
    3. Acquisiti i documenti ed i  pareri  di  cui  al  punto  2,  il
Consiglio giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti  e  dei
titoli degli aspiranti ed alla predisposizione  di  una  proposta  di
graduatoria («graduatoria proposta  dal  Consiglio  giudiziario»)  di
tutti coloro che partecipano alla procedura selettiva. 
    4. La predetta proposta di graduatoria verra'  pubblicata  presso
la segreteria del Consiglio giudiziario,  dandone  notizia  sul  sito
internet della Corte di  appello,  nonche'  sul  sito  del  Consiglio
superiore della magistratura (www.csm.it). 
    5. Eventuali osservazioni da parte degli aspiranti nei  confronti
della   graduatoria   potranno   essere   presentate   al   Consiglio
giudiziario, a pena di inammissibilita',  entro  venti  giorni  dalla
data di pubblicazione di cui al precedente comma 4 e saranno valutate
dal Consiglio giudiziario prima dell'inoltro al  Consiglio  superiore
della magistratura. 
    6. Valutate le osservazioni, il Consiglio giudiziario  predispone
apposita  graduatoria  («proposta  di   graduatoria   del   Consiglio
giudiziario a seguito delle osservazioni») e provvede  a  pubblicarla
sul sito del Consiglio superiore della magistratura. 
    7. Le proposte  di  nomina  del  Consiglio  Giudiziario  dovranno
essere espressamente motivate sui seguenti punti: 
      a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei  requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
      b) inesistenza di cause di incompatibilita',  tenendo  presente
che non potranno essere  proposte  per  la  nomina  persone  che  non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate; 
      c)  inesistenza  di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
      d) idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  e  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; 
      e) la valutazione  sulla  eventuale  pendenza  di  procedimenti
penali a carico degli aspiranti. 
    Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o
di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle  proposte,
dovra'  tenere  conto  dei  pareri  motivati  espressi  dai  Consigli
dell'Ordine di appartenenza. 
    8. Entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1, del  presente  bando  il  Consiglio  giudiziario
provvedera' a trasmettere la proposta di graduatoria  ed  i  relativi
atti al Consiglio superiore  della  magistratura  per  la  successiva
approvazione e la conseguente nomina dei candidati che  copriranno  i
posti vacanti. 
    9.  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  potra'   essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore  della  magistratura
per la copertura dei posti resisi vacanti fino alla pubblicazione del
successivo bando di concorso. 
    10. La nomina a  giudice  onorario  del  Tribunale  ordinario  di
Bolzano  disposta  con  delibera  del   Consiglio   superiore   della
magistratura comporta la decadenza dell'eventuale domanda  presentata
per la  nomina  a  vice  procuratore  onorario  della  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. 
    11. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della
Corte  di  appello  puo'  richiedere  al  Consiglio  superiore  della
magistratura l'attivazione della procedura di nomina. 
    12. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Presidente  del  Tribunale
comunicare al Ministero della giustizia  ed  al  Consiglio  superiore
della   magistratura   l'avvenuta   presa   di   possesso,   mediante
trasmissione del relativo verbale. 
    Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del  Tribunale
la  mancata  presa  di  possesso  nel  termine  stabilito,  ai   fini
dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico.