Art. 9 
 
                              Tirocinio 
 
    1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina una  indispensabile  formazione  professionale,  la  struttura
territoriale della formazione decentrata, sentito il  Presidente  del
Tribunale, curera' che i giudici  onorari,  subito  dopo  la  nomina,
effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi  (due
nel settore civile e due  in  quello  penale)  prima  dell'assunzione
delle funzioni giudiziarie. 
    Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione
decentrata,  individuera'  per  ciascun  settore  un  magistrato   di
riferimento. 
    2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei  fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali. 
    3.  Il  Consiglio  giudiziario,  d'intesa  con  la  struttura  di
formazione decentrata,  provvede  alla  periodica  organizzazione  di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari  di
tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati  e  di
rappresentanti dell'avvocatura. 
    4.  Al  termine  del  tirocinio,  i  magistrati  di   riferimento
esprimeranno,  in  una  relazione,  una  valutazione  sulla  qualita'
dell'impegno  e  sulla  professionalita'  del   magistrato   onorario
nell'esame e nello  studio  degli  atti  processuali,  nonche'  sulla
redazione  delle  minute  dei  provvedimenti   e   sulle   attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
    5. Nell'ipotesi in cui anche  in  un  solo  settore  vi  sia  una
valutazione negativa dell'attivita' svolta dal  magistrato  onorario,
il Presidente del Tribunale valutera'  se  rinnovare  il  periodo  di
tirocinio per ulteriori due mesi. 
    6. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio  sia
ancora negativo,  il  Presidente  del  Tribunale  redigera'  apposita
relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui
all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), del regio decreto 30 gennaio
1941,  n.  12  (Ordinamento  Giudiziario),  secondo  quanto  previsto
dall'art. 13 della circolare consiliare prot. n. P-10358/2003 del  26
maggio 2003, e successive modificazioni.