Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  Ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e
delle   direttive   tecniche   riguardanti    l'accertamento    delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al  servizio  militare,  approvate  con  il  decreto
ministeriale 4 giugno 2014,  di  cui  in  premessa,  fatto  salvo  il
rispetto  di  ulteriori   disposizioni   normative   indicate   nelle
specifiche  appendici.   La   facolta'   di   proporre   istanza   di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a) in quanto  gli  accertamenti  psicofisici
avranno  luogo  contestualmente  alle  prove  di  efficienza  fisica.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione,  nei  casi  e  con  le
modalita' di cui al precedente  art.  6,  comma  7,  dovranno  essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento degli  accertamenti  psicofisici,
la documentazione da portare al seguito - in  originale  o  in  copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge  -  all'atto
della  presentazione  ai  rispettivi  enti   di   selezione   e   gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicate nelle appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati
i requisiti fisici di cui i candidati devono essere  riconosciuti  in
possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i  profili
sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali  e
di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio  sanitario  nazionale.  Sara'  cura  del  concorrente
produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme
secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  legge  -  della   struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da  parte
della  commissione  competente  per  gli  accertamenti   psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: i cinque giorni antecedenti la  prova  scritta  di
composizione italiana; 
      b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; 
      c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana; 
      d)  Arma  dei  Carabinieri:  la  data   di   formazione   della
graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  degli   accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1, comma 7.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli
accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del  giudizio,
a mente dell'art. 580, comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati  il  cui  stato  di  gravidanza  sia  stato  accertato,  la
Direzione  generale  per  il  personale  militare   procedera'   alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  il
completamento della procedura concorsuale, entro il  termine  fissato
per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi e,
per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  a)
e d), entro il termine fissato per la definizione  delle  graduatorie
di  ammissione  al  tirocinio.  Se   in   occasione   della   seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione ne dara'  notizia  alla  citata  Direzione  generale  che
escludera'  il  candidato  dal  concorso  per   l'impossibilita'   di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le  ipotesi  di
ammissione con riserva di cui alle appendici al bando. 
    6. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b)  e  c),  i  concorrenti  giudicati  inidonei  potranno
produrre,  improrogabilmente  seduta  stante,  specifica  istanza  di
ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni  potranno
esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo
a quello della comunicazione  del  giudizio  di  inidoneita'  facendo
pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata  da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva  facolta'
o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio  di  posta  elettronica
(PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di  seguito
elencati). Tale istanza  dovra'  essere  integrata  mediante  l'invio
(tramite messaggio di posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica
certificata   (PEC)   agli    indirizzi    di    seguito    elencati,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti psicofisici, di copia per immagine,  ovvero  in  formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione   dello   Stato   e   di   idonea   documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in  considerazione  istanze  prive  della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. Le
istanze dei candidati minorenni e  la  documentazione  di  cui  sopra
dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica di cui al
precedente art. 5, comma 4, lettera a), b) e c). 
    7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante  avviso  inserito  nell'area  privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione)  o  telegramma.  In  caso  di  mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con  le
medesime modalita', che  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici  -  in
caso  di  accoglimento  di  tale  istanza  -  sara'  espresso   dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a  seguito  di
valutazione della documentazione  prodotta  a  corredo  dell'istanza,
ovvero, solo se  lo  riterra'  necessario,  a  seguito  di  ulteriori
accertamenti psicofisici disposti. 
    9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto,  per  i  concorrenti  giudicati   idonei   la   commissione
provvedera' a definire il  profilo  sanitario  e,  ove  previsto,  ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti  dichiarati  inidonei
anche  a  seguito  della  valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori
accertamenti  psicofisici  disposti,   nonche'   quelli   che   hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.