Art. 17 Accertamento della conoscenza della lingua inglese e prove orali facoltative di lingua straniera 1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': accertamento della conoscenza della lingua inglese: tale accertamento e' previsto quale prova obbligatoria nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e verra' effettuato - in forma scritta - mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla secondo le modalita' specificate nelle appendici al bando; prova orale facoltativa di lingua straniera: tale prova e' prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nelle appendici al bando. 2. La prova orale facoltativa potra' essere sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso di interesse. Tale prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla presentazione del candidato; lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quotidiano e formule comuni. 3. Al termine dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della prova orale facoltativa di lingua straniera saranno assegnati i punteggi indicati nelle appendici al bando. Tali punteggi saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento della prova orale facoltativa di lingua straniera non determinera', invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno sostenere piu' detta prova facoltativa dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.