Art. 17 
 
 
         Accertamento della conoscenza della lingua inglese 
            e prove orali facoltative di lingua straniera 
 
 
    1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': 
      accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese:   tale
accertamento e' previsto quale prova obbligatoria nei concorsi di cui
al precedente art.  1,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  e  verra'
effettuato - in forma  scritta  -  mediante  la  somministrazione  di
quesiti a risposta multipla secondo le  modalita'  specificate  nelle
appendici al bando; 
      prova orale facoltativa di  lingua  straniera:  tale  prova  e'
prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1 e  potra'  essere  sostenuta  in  lingue  straniere  a  scelta  del
candidato tra quelle indicate nelle appendici al bando. 
    2. La prova orale facoltativa potra' essere  sostenuta  dai  soli
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso di interesse.  Tale  prova,  della  durata
massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': 
      breve colloquio di carattere generale, anche  finalizzato  alla
presentazione del candidato; 
      lettura di un brano di senso compiuto,  sintesi  e  valutazione
personale; 
      conversazione  guidata,  che  abbia  come  spunto   il   brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di  espressioni
di uso quotidiano e formule comuni. 
    3. Al termine dell'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese e della prova orale facoltativa di lingua  straniera  saranno
assegnati i punteggi indicati nelle appendici al bando. Tali punteggi
saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 
    4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
della  conoscenza  della   lingua   inglese,   nonche'   quelli   che
rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso.  Il  mancato
espletamento della prova orale facoltativa di  lingua  straniera  non
determinera', invece, l'esclusione dai concorsi.  I  concorrenti  che
non intenderanno sostenere  piu'  detta  prova  facoltativa  dovranno
rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.