Art. 21 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2, gli enti incaricati dalla Direzione generale per il personale
militare provvederanno a chiedere alle  amministrazioni  pubbliche  e
agli  enti  competenti  la  conferma  di   quanto   dichiarato,   dai
concorrenti risultati vincitori, nelle domande di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  rese  dai
medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  a),  dal  Centro  di  selezione  e  reclutamento   nazionale
dell'Esercito; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), dall'Accademia Navale; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), dall'Accademia Aeronautica; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  dal  Centro  nazionale  di  selezione  e   reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per
effetto della dichiarazione non veritiera. 
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  e  la
documentazione probante relativa al diritto all'elevazione del limite
massimo di eta'  per  il  servizio  militare  prestato  previsto  dal
precedente art. 2, comma 1, lettera b) saranno acquisiti d'ufficio. 
    4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i  medesimi,  a  richiesta  del
competente ente incaricato dalla Direzione generale per il  personale
militare ovvero dell'istituto di formazione,  dovranno  sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado, come da modello rinvenibile  tra  gli  allegati  al  bando.  I
concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la  loro
firma apposta in calce alla  predetta  dichiarazione  sostitutiva  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2016-2017 presso
le Universita'. 
    5. I  vincitori  di  sesso  femminile  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini  della  verifica
dei  requisiti  previsti  per   l'ammissione   ai   corsi,   all'atto
dell'incorporamento,  dovranno   essere   sottoposti   al   test   di
gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere b) e  c),  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia,
saranno sottoposti a visita al fine  di  verificare  il  mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare. 
    6. I Comandi delle Scuole Militari dovranno inviare, a  richiesta
degli Enti competenti, gli elenchi  nominativi  dei  partecipanti  ai
concorsi in qualita' di Allievi, distinguendo quelli che hanno o  non
hanno superato l'esame di maturita', con il relativo voto e i verbali
di  valutazione  in  attitudine   militare   espressa   dall'apposita
commissione.