Art. 26 Trattamento dei dati 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' agli enti previdenziali. 3. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la parte di competenza: a) i Comandanti degli Istituti/Centri di selezione delegati dalla Direzione generale per il personale militare; b) i presidenti delle commissioni di concorso. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2015 Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta Amm. Isp. (CP) Vincenzo Melone