IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni; Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 2199, nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2014-2016"; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; Visto l'art. 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2"; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"; Ritenuto che non si reputa opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto: - in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; - la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in relazione ai meccanismi annuali di avanzamento e progressione delle carriere tipici dell'ordinamento militare, impone una precisa cadenza periodica del concorso; - e' nell'interesse funzionale dell'Amministrazione, in relazione alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di una provvista di personale, attraverso la periodicita' del concorso, dando l'opportunita' di concorrere ad un bacino il piu' ampio possibile di potenziali aspiranti che hanno maturato i prescritti requisiti, nel rispetto dei principi della par condicio e della massima partecipazione; - rispetto ai precedenti concorsi sono intervenute sostanziali modifiche relative ai requisiti psicofisici di partecipazione, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 4 giugno 2014; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", dell'art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative" e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Personale in regime di diritto pubblico"; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708); Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si evince dai commi 1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16 luglio 2014, n. 7599; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonche' madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; Ravvisata l'esigenza di ridurre i tempi per l'impiego operativo sul territorio nazionale di carabinieri effettivi; Considerato che detta esigenza puo' essere soddisfatta mediante la previsione di un corso formativo iniziale della durata di soli sei mesi, nel rispetto dell'art. 783 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, cui ammettere esclusivamente i volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, in considerazione dell'esperienza di servizio gia' maturata; Vista la possibilita' di procedere all'assunzione straordinaria di 1.050 allievi carabinieri effettivi con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2016, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di reclutare ulteriori allievi carabinieri, in relazione all'entita' delle residue facolta' assunzionali per l'anno 2016, in data non anteriore al 1º dicembre 2016, in applicazione dei citati articoli 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e 1, comma 986, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Considerato che le riserve di posti a favore dei cittadini italiani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta' di cui agli articoli 706 e 2199, comma 7-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e dei possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, possono essere assicurate con un successivo decreto, con cui dovranno essere avviate le procedure di reclutamento di ulteriori allievi carabinieri in ferma quadriennale, a copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate per l'anno 2016; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di: a) 735 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio; b) 315 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma. 2. Il numero dei posti di cui al comma 1 potra' essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2016. 4. In entrambi i casi di cui ai commi 2 e 3 il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale.