Art. 10 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti  alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare  servizio
in qualita' di carabiniere. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato  in
premessa, nonche' secondo quelle definite in apposite norme  tecniche
approvate con  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita' delegata, che  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove  convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 3. 
    4. Gli  accertamenti  sanitari  verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1,  costituzione  (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR)  2,
apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal  coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo  di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore  (LS)
2, apparato locomotore inferiore (LI) 2,  apparato  uditivo  (AU)  2,
apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita' oculare normali,  senso  cromatico  normale  (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente  la  PRK
ed il LASIK). 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,  n.  207,  i  candidati
dovranno, altresi', rientrare entro i  valori  limite  dei  parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza  muscolare  e
alla  massa  metabolicamente  attiva  riportati  nella  tabella   "A"
allegata al predetto decreto. 
    5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra'  per  tutti   i   concorrenti   i   seguenti   accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica; 
      b) visita cardiologica con E.C.G.; 
      c) visita oculistica; 
      d) visita odontoiatrica; 
      e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      f) visita psichiatrica; 
      g) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine.  In  caso  di  positivita'  disporra'  sul   medesimo
campione test di  conferma  (gascromatografia  con  spettrometria  di
massa); 
      h) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) trigliceridemia; 
        5) colesterolemia; 
        6) transaminasemia (GOT - GPT); 
        7) bilirubinemia totale e frazionata; 
        8) gamma GT; 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I concorrenti di sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "H",
che costituisce parte integrante del  presente  decreto.  La  mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami  radiologici  e  la  conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. 
    6. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - "idoneo" con indicazione del profilo sanitario; 
      - "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella "A" allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
      b) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 4; 
        2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
        3) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere. 
      c) che presentino tatuaggi: 
        1) visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme,  compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        2) posti anche in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Tali requisiti devono  permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  del  punto  10  delle  avvertenze
riportate nella  direttiva  tecnica  per  l'applicazione  dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al servizio militare approvata con decreto del Ministro della  difesa
4 giugno 2014, secondo i quali lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni  saranno
nuovamente convocate  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e  agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con
la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso  per  impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando. 
    10.  I  candidati  che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari,
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I  candidati  che,  al  momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati.