Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  a  cura
della commissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  d),  che  si
avvarra'  anche  del  contributo   tecnico-specialistico   di   altro
personale  (periti  selettori   e   psicologi),   agli   accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(uno o piu' test e/o questionari,  eventuali  prove  di  performance,
intervista attitudinale di selezione, colloquio  con  la  commissione
attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali
e delle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle  mansioni
di  carabiniere  effettivo  ed   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita'. Tali accertamenti saranno svolti  con  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri  o  di
autorita' delegata, che saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi  hanno  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far pervenire al predetto  Centro  nazionale  di
selezione   e   reclutamento,   a   mezzo    e-mail    (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13:00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda  di
partecipazione al concorso. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara'  comunicato  per
iscritto  seduta  stante,  e'  definitivo.  I  concorrenti  giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.