Art. 12 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Saranno  valutati  dalla  commissione  esaminatrice  di   cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei  soli  concorrenti  che
abbiano  riportato  il  giudizio  di  idoneita'   agli   accertamenti
attitudinali di cui all'art. 11, posseduti alla data di scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3. 
    2. La commissione esaminatrice provvedera' alla  valutazione  dei
titoli assegnando a ciascun concorrente  un  punteggio,  fino  ad  un
massimo di 32/100i , secondo le modalita' di seguito indicate: 
      a)  periodi  di  servizio  svolto  quale  volontario  in  ferma
prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino  ad  un
massimo di 4 punti, cosi' ripartiti: 
        - da 10 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni  di  servizio:  punti
0,50; 
        - 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00; 
        - da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni  di
servizio: punti 1,50; 
        - da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino  a  36  mesi  e  15
giorni di servizio: punti 2,00; 
        - da 36 mesi e 16 giorni di servizio a  48  e  15  giorni  di
servizio: punti 3,00; 
        - oltre 48 mesi e 16 giorni di servizio: punti 4,00. 
    Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel  periodo  di
servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi: 
      - consegna di rigore: 0,2 per ogni giorno; 
      - consegna: 0,1 per ogni giorno; 
      - rimprovero: 0,05. 
    Il punteggio assegnato all'esito  della  valutazione  complessiva
dei titoli di merito non potra', comunque, essere  negativo.  In  tal
caso si attribuira' il punteggio zero; 
      b) partecipazione alle missioni in teatro operativo  fuori  dal
territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: 
        - fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
1; 
        - oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza:  punti
2; 
      c)  qualita'  del  servizio  prestato  desumibile   dall'ultima
documentazione caratteristica, fino a un massimo di  3  punti,  cosi'
ripartiti: 
        - eccellente o giudizio equivalente: punti 3; 
        - superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; 
        - nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. 
    Nel caso in cui l'ultimo documento  sia  costituito  da  "mancata
redazione"  dovra'  essere  valutato  il   documento   immediatamente
precedente. 
      d) decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
cosi' ripartiti: 
        - 2,50 per la medaglia d'oro al valor  militare  o  al  valor
civile; 
        - 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile; 
        - 2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra; 
        - 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile; 
        - 1,30 per la croce di guerra al valor militare; 
        -  1,10  per   promozione   straordinaria   per   benemerenze
d'istituto; 
        - 1,00 per l'encomio solenne; 
        - 0,50 per l'encomio o elogio; 
      e) titolo di studio, con punteggio  attribuito  solo  a  quello
piu' elevato  posseduto,  fino  ad  un  massimo  di  2  punti,  cosi'
ripartiti: 
        - diploma di laurea magistrale: punti 2; 
        - diploma di laurea (triennale): punti 1,5; 
        - diploma di scuola media superiore che consenta l'iscrizione
ai corsi universitari: punti 1; 
      f) conoscenza della lingua tedesca, araba, cinese  o  di  altri
idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli
concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di essere conoscitore/madrelingua, fino ad un massimo di  13
punti. Per la verifica del titolo dichiarato (art. 71 del  D.P.R.  28
dicembre  2000,  n.  445)  e  la  quantificazione  del  punteggio  da
assegnare, la commissione di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  a)
sottoporra' i candidati ad un accertamento scritto ed orale, valutato
in centesimi. Alla media aritmetica  delle  votazioni  conseguite  in
entrambe le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile  per
la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13: 
        - da 0,00 a 59,99/100: 0 punti; 
        - da 60,00 a 70,00/100: 4 punti; 
        - da 70,01 a 80,00/100: 8 punti; 
        - da 80,01 a 90,00/100: 10 punti; 
        - da 90,01 a 100/100: 13 punti. 
    I candidati che dovranno essere  sottoposti  all'accertamento  di
cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di  selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei
confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il  predetto
accertamento  non  sara'  riconosciuto   il   possesso   del   titolo
dichiarato; 
      g) conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti: 
        - 4 punti per due o piu' lingue; 
        - 1 punto per una sola lingua; 
    Per i concorrenti che abbiano presentato la dichiarazione di  cui
all'allegato "B" del presente decreto, il punteggio sara'  attribuito
previa sottoposizione degli stessi all'accertamento scritto ed  orale
di cui alla lettera f); 
      h) brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50. 
    Ai fini dell'attribuzione  dei  punti  di  cui  sopra,  ai  sensi
dell'art. 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.