Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 10 mesi ovvero in rafferma annuale, che: - non abbiano presentato nell'anno 2016 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; - non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 22 febbraio 1988 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; - siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 3 e 4. 2. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che siano: - volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; - volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio che non abbiano presentato nell'anno 2016 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; - volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma, che: - non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 22 febbraio 1988 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; - siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 3 e 4. 3. Ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare coloro che: a) godano dei diritti civili e politici; b) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; d) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 4. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: - al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; - al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; - al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. 6. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti.