Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a)  possono
partecipare  i  cittadini  italiani  che  siano  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 10 mesi ovvero  in
rafferma annuale, che: 
      -  non   abbiano   presentato   nell'anno   2016   domanda   di
partecipazione ad altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      - non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'  alla  data
di scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda
indicato nell'art. 3, cioe' siano  nati  dopo  il  22  febbraio  1988
compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti  di  eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      - siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 3 e 4. 
    2. Al concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b)  possono
partecipare i cittadini italiani che siano: 
      - volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati  in
congedo a conclusione della prescritta ferma; 
      - volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
che non abbiano presentato nell'anno 2016 domanda  di  partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre  Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      - volontari in ferma prefissata quadriennale  (VFP4)  collocati
in congedo a conclusione della prescritta ferma, 
    che: 
      - non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'  alla  data
di scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda
indicato nell'art. 3, cioe' siano  nati  dopo  il  22  febbraio  1988
compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti  di  eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      - siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 3 e 4. 
    3. Ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 possono  partecipare  coloro
che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b) siano in possesso del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado; 
      c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      d) abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 
    4. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: 
      - al possesso della idoneita' psicofisica  ed  attitudinale  da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
      -  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      - al non trovarsi in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    5. I requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del Ministro della  difesa  28  luglio  2005,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e  mantenuti,  fatta
eccezione per l'eta', fino all'immissione  nella  ferma  quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri. 
    6. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con  provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.