Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o di autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta: 
        - alla valutazione della prova scritta  di  selezione  e  dei
titoli; 
        - alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti conoscitori/madrelingua di  cui  all'art.  12,  comma  2,
lettera f); 
        - alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a colonnello, presidente; 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a maggiore, membro; 
      - un docente o esperto, che potra' essere diverso  in  funzione
della lingua prescelta  dai  concorrenti,  membro  aggiunto,  per  la
verifica della conoscenza della lingua straniera  per  i  concorrenti
conoscitori della lingua tedesca (non in possesso  dell'attestato  di
bilinguismo) e per quelli madrelingua; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente; 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membro; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      -   un   ufficiale   con   qualifica   di   "perito   selettore
attitudinale", membro; 
      - un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di altro
personale (periti selettori e psicologi). Se il numero dei  candidati
ammessi  agli  accertamenti  attitudinali  fosse  rilevante  potranno
essere nominate piu' commissioni.