Art. 8 Documenti da produrre 1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed attitudinali, all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (oltre all'originale dovra' essere portato al seguito una fotocopia del documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2; b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto, sempreche' dichiarati nella domanda di partecipazione; c) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; d) certificato, non antecedente a tre mesi, attestante l'effettuazione dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determinera' l'esclusione del concorrente; e) referto, non antecedente a tre mesi, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del concorrente; f) certificato, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, conforme al modello riportato nell'allegato "E", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente; g) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato "F". In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiuta la dicitura "deficit di G6PD non definito". Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; h) eventuale referto, non antecedente a sei mesi, da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, da produrre solo qualora il concorrente ne sia gia' in possesso. 2. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione per le prove di efficienza fisica, dovranno altresi' produrre: a) referto di ecografia pelvica, eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; b) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita' indicate nell'art. 10, comma 9. 3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.