Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Le prove di  efficienza  fisica,  che  avranno  verosimilmente
luogo a  partire  dal  31  marzo  2016,  si  svolgeranno  secondo  le
modalita' e con i criteri indicati nell'allegato "G", che costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'  secondo   quelle
definite in  apposite  norme  tecniche  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri  o  di
autorita' delegata, ove  sono  indicati  anche  i  comportamenti  che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di
infortuni o di indisposizioni  verificatisi  prima  o  durante  dello
svolgimento  degli   esercizi.   Detto   provvedimento   sara'   reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      b. produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 6,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per  le  prove  di  efficienza  fisica,  sara'  considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione  difesa  ai  quali  gli  stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano  in  possesso,
alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui  all'art.
8, commi 1 e 2 - tranne che per quelli previsti al comma  1,  lettere
a), b), h) e al comma 2, lettera b) - in ragione dei tempi  necessari
per il rilascio di tali documenti da  parte  di  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati  dovranno
far  pervenire  al  predetto  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento,       a       mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13:00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda  di
partecipazione al concorso. 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  b),  per  cui  il
candidato non sara' ammesso ai  successivi  accertamenti  sanitari  e
sara' escluso dal concorso. Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi,  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato "G", fino ad  un  massimo  di  5  punti,
utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.