IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche, recante «Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia; Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli; Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono state emanate le «modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; Visto l'art. 16-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188, che, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, ha autorizzato, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, di 1050 unita' nei ruoli iniziali della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco; Vista la legge di stabilita' n. 208 datata 28 dicembre 2015 che, in relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica autorizza, per gli eventuali posti residui, a bandire per l'anno 2016 un concorso ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010; Considerato che, a seguito delle citate assunzioni straordinarie, risultano 559 unita' residue, da avviare nell'anno 2016, al fine del raggiungimento delle 1050 previste; Ritenuta pertanto la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno: i 559 candidati saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno. 2. Dei suddetti 559 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, uno e' riservato ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito ad un livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, a prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, citato nelle premesse. 3. Dei suddetti 559 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, 28 sono riservati, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro studi di Fermo. 4. L'attestato di bilinguismo, previsto dal precedente punto 2, dovra' pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato riconoscimento, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 5. I posti riservati, di cui ai punti 2 e 3, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che abbiano superato le prove concorsuali. 6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia: superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo; inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 7. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando, nonche' di differire o di contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».