Art. 10 
 
 
             Prove di efficienza fisica ed accertamenti 
           dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 
 
 
    1. I candidati saranno convocati alle prove di efficienza  fisica
ed agli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed  attitudinale
mediante pubblicazione del diario degli accertamenti  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi  ed
esami» - del 31 maggio  2016.  Tale  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
    2.  A  tal  fine,  i  medesimi  saranno  sottoposti  alle   prove
sottoindicate da parte di una commissione composta  da  un  dirigente
della Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di
Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di
Stato - FF. OO., con qualifica di coordinatore di «settore sportivo». 
    3. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: 
      
 
=====================================================================
|        Prova         |  Uomini   |  Donne   |        Note         |
+======================+===========+==========+=====================+
|                      | Tempo max |Tempo max |                     |
|     Corsa 1000 m     |  4' 00''  | 4' 55''  |                     |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
|    Salto in alto     |  1,15 m   |  1,00 m  |  Max tre tentativi  |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
|  Sollevamento alla   |           |          | Continuativi (max 2 |
|        sbarra        |   n. 5    |   n. 2   |       minuti)       |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non  idoneita',  con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali  ed
esclusione dal concorso. 
    5. I candidati, muniti di idoneo abbigliamento e di un  documento
di riconoscimento in corso di validita', all'atto della presentazione
alle  prove  di   efficienza   fisica   dovranno   consegnare,   pena
l'esclusione dal  concorso,  un  certificato  di  idoneita'  sportiva
agonistica in corso di validita' per l'atletica leggera,  secondo  il
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 
    6. Al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art.
12, comma 1, lettere e), g) ed h), i candidati dovranno altresi'  qui
presentare,  pena  il  loro  mancato   riconoscimento,   i   relativi
certificati. 
    7. I concorrenti che avranno riportato un giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica  saranno  sottoposti  ai  successivi
accertamenti fisici e psichici  a  cura  di  un'apposita  commissione
composta da un primo dirigente medico che la presiede  e  da  quattro
direttivi medici della Polizia di Stato.  A  tal  fine,  i  candidati
saranno  sottoposti  ad  un  esame  clinico  generale  ed   a   prove
strumentali e di laboratorio. 
    8.  I  candidati,  all'atto  della  presentazione  ai  successivi
accertamenti  fisici  e  psichici,  muniti   di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita', dovranno presentare la seguente
documentazione sanitaria, pena  l'esclusione  dal  concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella  della  presentazione
agli accertamenti psico-fisici: 
    a) certificato anamnestico, come da modello allegato al  presente
bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui  all'art.  25  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato,  con  particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra'
produrre accertamenti clinici o  strumentali  inerenti  le  pregresse
patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; 
    b)  esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso   una
struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario  nazionale
con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
    c)  esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una   struttura
pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
    1) esame emocromocitometrico con formula; 
    2) esame chimico e microscopico delle urine; 
    3) creatininemia; 
    4) gamma GT; 
    5) glicemia; 
    6) GOT (AST); 
    7) GPT (ALT); 
    8) HbsAg; 
    9) Anti HbsAg; 
    10) Anti Hbc; 
    11) Anti HCV. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. 
    9. I candidati  che  supereranno  gli  accertamenti  psico-fisici
saranno  sottoposti  alle  prove  attitudinali  da   parte   di   una
commissione di selettori, composta da un funzionario  del  ruolo  dei
dirigenti tecnici psicologi che la presiede e da quattro appartenenti
al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al  ruolo  dei  commissari
della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di
perito selettore attitudinale. 
    10. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della  commissione.  Su  richiesta  del  selettore,  la
commissione puo'  disporre  la  ripetizione  del  colloquio  in  sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi  i  test  e  sia
risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e'  ripetuto   in   sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione, cui
compete il giudizio di idoneita'. 
    11. Con proprio decreto sono approvati  i  test,  predisposti  da
istituti pubblici o privati specializzati. 
    12. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici, ovvero dalla commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta  con  proprio  decreto
motivato. 
    13. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  o
qualifica   equiparata   o    da    un    appartenente    ai    ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    14. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i predetti  accertamenti  sono  esclusi  dal
concorso con proprio decreto motivato.