Art. 12
Valutazione dei titoli di servizio
1. La commissione esaminatrice, di cui all'art. 7 del presente
bando, procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei
candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale di cui all'art. 10, secondo i seguenti
criteri:
a) valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in
qualita' di volontario in ferma prefissata annuale;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) abilitazioni alla guida dei veicoli militari (patenti
militari);
g) certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed
internazionale;
h) conoscenza, accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere che siano
stati rilasciati da enti certificatori qualificati individuati con
apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
I titoli militari ammessi a valutazione devono essere stati
acquisiti durante il periodo o i periodi prestati dai candidati quali
Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero durante
l'eventuale rafferma annuale; gli stessi saranno tratti dall'estratto
della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 9.
2. Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.
5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal presidente e da tutti i componenti della commissione, facenti
parte integrante degli atti del concorso.