Art. 12 Valutazione dei titoli di servizio 1. La commissione esaminatrice, di cui all'art. 7 del presente bando, procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale di cui all'art. 10, secondo i seguenti criteri: a) valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualita' di volontario in ferma prefissata annuale; b) missioni in teatro operativo fuori area; c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; e) titolo di studio; f) abilitazioni alla guida dei veicoli militari (patenti militari); g) certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale; h) conoscenza, accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere che siano stati rilasciati da enti certificatori qualificati individuati con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I titoli militari ammessi a valutazione devono essere stati acquisiti durante il periodo o i periodi prestati dai candidati quali Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero durante l'eventuale rafferma annuale; gli stessi saranno tratti dall'estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 9. 2. Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, facenti parte integrante degli atti del concorso.