Art. 13 
 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
 
 
    1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del
punteggio attribuito  ai  titoli  e'  approvata  la  graduatoria  del
concorso con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le  riserve  dei
posti previste dall'art. 1 del presente decreto. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione  nella  graduatoria  di
merito, saranno applicate le  preferenze  previste  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modifiche. 
    3. In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza  al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma  7,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4.  Il  decreto  di   approvazione   della   graduatoria   e   di
dichiarazione dei vincitori del concorso  pubblico  sara'  pubblicato
nel Bollettino ufficiale del personale  del  Ministero  dell'interno,
con  avviso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    L'avviso avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  La
suddetta graduatoria sara', altresi', consultabile sul sito Internet:
www.poliziadistato.it. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui  al  precedente
punto 4 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni  60  e  120,
per eventuali impugnative al tribunale amministrativo  regionale,  ai
sensi del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  al
Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.