Art. 13
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del
punteggio attribuito ai titoli e' approvata la graduatoria del
concorso con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei
posti previste dall'art. 1 del presente decreto.
2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria di
merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria e di
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico sara' pubblicato
nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno,
con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
L'avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La
suddetta graduatoria sara', altresi', consultabile sul sito Internet:
www.poliziadistato.it.
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente
punto 4 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120,
per eventuali impugnative al tribunale amministrativo regionale, ai
sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.