Art. 14 Nomina vincitori 1. I concorrenti giudicati idonei, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui al predetto art. 1, comma 1, saranno dichiarati vincitori ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno. 2. I candidati che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. Successivamente, potranno essere convocati al corso, secondo l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo. 3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del prescritto corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.