Art. 14 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei, tenuto conto delle riserve  di
posti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, fino a  concorrenza  dei  posti
messi a concorso  di  cui  al  predetto  art.  1,  comma  1,  saranno
dichiarati vincitori  ed  ammessi  direttamente  alla  frequenza  del
prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno. 
    2. I candidati  che  non  si  presenteranno,  senza  giustificato
motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza  del
prescritto corso di formazione,  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina. Successivamente, potranno essere convocati al corso,  secondo
l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti  idonei
pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
prescritto corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio
diverse dalla provincia di origine,  da  quella  di  residenza  e  da
quelle limitrofe.