Art. 14
Nomina vincitori
1. I concorrenti giudicati idonei, tenuto conto delle riserve di
posti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, fino a concorrenza dei posti
messi a concorso di cui al predetto art. 1, comma 1, saranno
dichiarati vincitori ed ammessi direttamente alla frequenza del
prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno.
2. I candidati che non si presenteranno, senza giustificato
motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla
nomina. Successivamente, potranno essere convocati al corso, secondo
l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei
pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del
prescritto corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio
diverse dalla provincia di origine, da quella di residenza e da
quelle limitrofe.